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Allerta meteo e didattica a distanza, Anief spiega i motivi del no

Sulla polemica esplosa in Campania sulla questione maltempo – DAD interviene l’Anief. Carte alla mano, il sindacato prova a spiegare le motivazioni che hanno portato i docenti a rifiutare di fare lezione se la causa dell’impossibilità di andare a scuola è dettata da situazioni emergenziali che non siano la pandemia da Covid-19.

Ricordiamo cosa è accaduto: a ridosso della riapertura delle Scuole il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e altri suoi pari hanno ordinato la chiusura delle stesse per un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. La DAD però non è stata attivata.

“Per tutte quelle situazioni emergenziali che non siano l’emergenza pandemica – spiega Anief – appare evidente che non si possa applicare il CCNI sulla DDI che è, sia nelle premesse, sia per espresso disposto normativo, applicabile solo in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso”. L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto da Anief, CGIL e Cisl, infatti, espressamente prevede “le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19” e lo stesso art. 1 dell’ipotesi di CCNI sulla DDI sottoscritta, chiarisce che “Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata”, dunque non è possibile ricorrere, in ogni caso che esuli completamente dall’emergenza sanitaria, alla DDI.

“Il rapporto di lavoro del personale della scuola – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è di natura civilistica ed è soggetto al principio giuridico di cui all’art. 1256 del Codice civile: ‘L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile” e questo è il caso di chiusura delle scuole per maltempo o gravi calamità naturali. Le assenze del personale docente e ATA, in questi casi, non solo non devono essere giustificate, ma a esse non si può applicare alcuna decurtazione economica o recupero della prestazione mancata e l’anno scolastico resta comunque valido’. La Nota Miur n. 1000/2012, infatti, ha già chiarito che in caso di “eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche […] è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.