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Anief su Decreto Sostegni: “Ancora poca chiarezza”

Il Decreto Ristori, che è divenuto Sostegni, “dovrebbe essere in rampa di lancio, ma c’è ancora poca chiarezza. Marcello Pacifico (Anief) rinnova l’appello al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi affinché chieda l’inserimento nella norma che sarà licenziata da Palazzo Chigi sull’abolizione del vincolo quinquennale per “ristorare” tutti quei lavoratori della scuola che sono stati separati dalle loro famiglie per via dei divieti di spostamento tra le regioni. L’ordinanza sulla mobilità sarebbe aggiornata in pochi giorni così come il sistema informatico. È l’ultima campanella per quest’anno. Il leader del giovane sindacato ha affermato quanto sia importante occuparsi di questo adesso: “la politica ascolti le parole di migliaia di docenti immobilizzati”.

COSA CHIEDE L’ANIEF

Anief ribadisce come tutte le forze politiche avevano presentato emendamenti nell’ultimo decreto Milleproroghe per eliminare il vincolo quinquennale, considerato iniquo e dannoso per le famiglie. Ora sembra che questa battaglia di civiltà comune a tutti i gruppi politici sia insormontabile da vincere. Anche il giovane sindacato ha ribadito con forza la proposta di considerare quest’anno come un anno di transizione e permettere almeno di poter richiedere l’avvicinamento ai propri cari mediante le assegnazioni provvisorie su tutti i posti disponibili. “Noi non ci rassegniamo – dice Pacifico – perché se non riusciremo a spuntarla politicamente ricorreremo contro questo vincolo e chiederemo ai tribunali quello che l’amministrazione si ostina a non voler abolire”.

VINCOLO IMPOSTO DALLA LEGGE 159/2019

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.