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Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022

Il Ministero dell’istruzione e Sport e salute S.p.A. promuovono per l’anno scolastico 2021/2022 il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, quale evoluzione del precedente “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni, che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato Italiano Paralimpico. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita

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Formazione docenti, il 22 settembre evento con i Ministri Bianchi e Messa

Mercoledì 22 settembre a Roma, dalle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in Via della Dogana Vecchia, 29, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e la Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa parteciperanno all’Evento dedicato al ruolo della formazione degli insegnanti nell’innovazione della scuola e dell’università. L’incontro è organizzato dalla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione e ha l’obiettivo di analizzare il complesso delle competenze, disciplinari, pedagogiche, didattiche, psicologiche, metodologiche, tecnologiche e riflessive, a cui i docenti delle scuole di ogni grado e degli atenei dovranno essere formati, nella prospettiva di riforme e investimenti prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I lavori saranno aperti dai saluti di Vanna Iori, Senatrice Pd, e introdotti e coordinati da Maria Grazia Riva, Presidente CUNSF e Direttore del Dipartimento di Scienze umane per la formazione dell’Università di Milano-Bicocca. Insieme ai Ministri Messa e Bianchi, interverranno: Cristina Grieco, membro del Consiglio di amministrazione INDIRE; Renata Maria Viganò, membro del Consiglio di amministrazione INVALSI; Vincenzo Zara, consigliere della Ministra dell’Università e della Ricerca per la Didattica universitaria.

Previsti i contributi di: Massimiliano Fiorucci, Vice-Presidente CUNSF e Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre; Marinella Muscarà, Segretaria CUNSF e Preside della Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione dell’Università di Enna-Kore; Silvana Calaprice, Presidente del Coordinamento dei Corsi di laurea per Educatore e Pedagogista, Università di Bari; Luigi D’Alonzo, Presidente del Coordinamento per le Attività di Specializzazione per il Sostegno, Università Cattolica di Milano; Elisabetta Nigris, Presidente del Coordinamento dei Corsi di laurea di Scienze della Formazione Primaria, Università di Milano-Bicocca.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato www.youtube.com/user/SenatoItaliano.

Per accrediti stampa: segreteria.direzione.disuf@unimib.it oppure mariagrazia.riva@unimib.it.

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Covid-19: le indicazioni di prevenzione per la riapertura delle scuole e una rete di “scuole sentinella” per sorvegliare l’epidemia

CS N°41/2021 – Covid-19: le indicazioni di prevenzione per la riapertura delle scuole e una rete di “scuole sentinella” per sorvegliare l’epidemia

ISS, 1 settembre 2021

Un documento strategico per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 e un piano di monitoraggio per controllare la circolazione del virus negli istituti, sono stati messi a punto per tutelare lo svolgimento della didattica in presenza.

Il documento strategico, diretto a tutte le scuole declina le misure di prevenzione per l’imminente anno scolastico come il distanziamento di almeno un metro fra i banchi, l’uso delle mascherine chirurgiche, sopra i sei anni, anche da seduti, la necessità di un frequente ricambio d’aria.

Queste sono solo alcune delle principali raccomandazioni indirizzate alle scuole che si trovano nel Rapporto Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19.

Queste misure sono state definite dagli esperti per limitare le occasioni di contagio anche in base ai futuri scenari epidemiologici che si potrebbero configurare nel corso dell’anno scolastico. Anche in zona bianca restano le raccomandazioni su distanziamento, obbligatorietà delle mascherine chirurgiche in caso di impossibilità a mantenere la distanza di almeno un metro tra i banchi e sanificazione.

Inoltre, le attività extracurriculari sono consentite in zona bianca, mentre le stesse devono essere limitate nelle Regioni gialle, arancioni o rosse.

Il documento fa anche il punto sulle evidenze scientifiche finora prodotte in Italia dalle istituzioni sanitarie che dimostrano come la trasmissione del virus fra i giovani sia legata più alla comunità che alla frequenza e alla sede scolastica. Gli studi scientifici dimostrano anche come il personale scolastico non sia risultato più a rischio di sviluppare, rispetto ad altre professioni, l’infezione da Covid-19.

Accanto al documento strategico è stato inoltre preparato, in stretta collaborazione con le Regioni e con esperti del settore, un Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di sorvegliare, attraverso una “rete di scuole sentinella” la diffusione del virus in ambito scolastico anche in soggetti asintomatici.

Il piano prevede test molecolari salivari condotti, su base volontaria, su alunni nella fascia di età 6-14 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale. Le “scuole sentinella” saranno indicate dalle autorità sanitarie regionali in collaborazione con gli uffici scolastici.

La campagna coinvolgerà almeno 55mila alunni ogni 15 giorni e sarà supportata dalla Struttura Commissariale nella sua implementazione.

La scelta dei test molecolari su campione salivare è stata effettuata poiché questi offrono un’alta precisione del risultato e garantiscono il vantaggio della facilità della raccolta del campione.

In una prima fase “di avviamento” le attività di raccolta dei campioni potranno essere eseguite nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalle Asl competenti o dal personale della struttura commissariale.

Successivamente, la raccolta dei campioni verrà effettuata in ambito familiare rispettando le istruzioni che garantiscono la correttezza della sua esecuzione.

Il prelievo potrà essere effettuato in modo autonomo dalla famiglia e il test consegnato in punti di raccolta. Questo permette anche la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale.

In caso di soggetti positivi/contatti (basso o alto rischio), si seguiranno le indicazioni dei Dipartimenti di prevenzione sulla base delle procedure definite dalla rispettiva Regione/Provincia Autonoma, e del Ministero della Salute.

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Nota esplicativa a seguito dell’emanazione del D.L. n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”

Come noto, con decreto 6 agosto 2021, n. 257 – acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e
Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze – questo
Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione1
”.
Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del
6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
Scopo della presente nota, che segue e conferma quella redatta da questo Dipartimento – 22 luglio
2021, prot. n. 1107 3
– ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del
12 luglio u.s., è offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa
ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decretolegge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede
parlamentare.
Per le autonome determinazioni delle SS.LL., evitando l’interpretazione del richiamato decretolegge, come pure la ricognizione dell’intero suo contenuto, ci si limita qui a formulare considerazioni
in merito ad alcune questioni segnalate a questo Dipartimento.
1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021
Il decreto-legge n. 111/2021 (d’ora in poi decreto-legge) definisce “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1,
comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
…”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle
attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.
In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano
le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali,
i servizi educativi 0-3.
2) Attività educativa e scolastica “in presenza”
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola
come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone
che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e
scolastici “sono svolti in presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione
educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio
2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214
.
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità
di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti,
tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in
presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che – sino al 31 dicembre

Scopo della presente nota, che segue e conferma quella redatta da questo Dipartimento – 22 luglio
2021, prot. n. 1107 3
– ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del
12 luglio u.s., è offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa
ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decretolegge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede
parlamentare.
Per le autonome determinazioni delle SS.LL., evitando l’interpretazione del richiamato decretolegge, come pure la ricognizione dell’intero suo contenuto, ci si limita qui a formulare considerazioni
in merito ad alcune questioni segnalate a questo Dipartimento.
1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021
Il decreto-legge n. 111/2021 (d’ora in poi decreto-legge) definisce “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1,
comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
…”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle
attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.
In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano
le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali,
i servizi educativi 0-3.
2) Attività educativa e scolastica “in presenza”
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola
come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone
che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e
scolastici “sono svolti in presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione
educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio
2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214
.
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità
di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti,
tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in
presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che – sino al 31 dicembre

3a) L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8
novembre 20208
). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti.
Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare
necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno
compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6
anni li debbono ancora compiere.
3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano
scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in
locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1
metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la
norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di
sicurezza.
3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia
rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio
20209
“All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale”.
4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal
1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la
“certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico.
La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”
della certificazione verde.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi) ed è rilasciata11 nei seguenti casi:
– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
– aver completato il ciclo vaccinale;
– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112
– ha disciplinato la situazione dei
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche
e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o temporanea
controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia
rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire
l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e
– allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si
tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello
provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in
merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il
corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste
per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato
decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono
pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di
“esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi
dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021,
introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).
La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne
auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere
tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero
bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto,

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi) ed è rilasciata11 nei seguenti casi:
– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
– aver completato il ciclo vaccinale;
– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112
– ha disciplinato la situazione dei
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche
e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o temporanea
controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia
rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire
l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e
– allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si
tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello
provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in
merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il
corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste
per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato
decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono
pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di
“esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi
dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021,
introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).
La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne
auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere
tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero
bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto,

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è
dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non
può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver
dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale
addetto al controllo.
Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione”
del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in
specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo n. 165/2001).
La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge
111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad
applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” – per mancato
possesso della “certificazione verde COVID-19” – che conduce ad una conseguenza giuridica
peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio
non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti,
nonostante l’uso del medesimo sintagma.
7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni
Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso
e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le
assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato?
Quale durata per il contratto di supplenza?
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione
del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma
di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non
sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato
la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza
abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal
quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene
necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato
possesso della certificazione verde.
8) Stanziamenti per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022
In conclusione di questa nota interamente dedicata al decreto-legge 111/2021, in termini
riepilogativi, ci si sofferma sugli stanziamenti destinati all’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2021/2022. In particolare:

Ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati stanziati
422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, ai fini dell’assegnazione alle istituzioni
scolastiche, sulla base di tre criteri legati: al numero di studenti nella regione; alla numerosità
delle classi; all’indicatore di fragilità INVALSI. Il relativo decreto di riparto è in corso di
perfezionamento da parte del Dipartimento competente in materia. Attraverso tali risorse sarà
possibile la pianificazione delle attività scolastiche, con l’organizzazione di tempi, spazi, gruppi di
pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza.
Sono finanziate due linee di reperimento straordinario di personale a tempo determinato
(docente e ATA) per il periodo di emergenza sanitaria settembre-dicembre 2021:
– 400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e
potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, …) a tempo determinato,
per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;
– 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, su istituzioni scolastiche che presentano una
alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo
determinato.
– Ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, sono stati stanziati,
in via straordinaria, 350 milioni di euro destinati all’acquisto di beni e servizi strumentali all’avvio
ed alla gestione dell’a.s. 2021/2022 (es. dispositivi di protezione e materiali per l’igiene
individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o
pedagogica; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
attività di inclusione degli studenti con disabilità), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza.
Tali risorse verranno assegnate nei prossimi giorni mediante apposito decreto ministeriale.
Questi stanziamenti di carattere speciale, che vanno ad integrare in misura rilevante il fondo di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, si sommano alle risorse recentemente erogate,
sempre nell’ambito del fondo di funzionamento, per analoghe finalità (150 milioni di euro
assegnati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41).
– In aggiunta alle risorse anzidette, per favorire le attività didattiche in presenza, sono stati previsti
appositi stanziamenti per l’adeguamento e l’adattamento delle aule didattiche. A tal fine, sono
stati resi disponibili 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari
temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l’ampliamento e
adeguamento di aule didattiche.
9) La “ripresa” di comunità scolastiche competenti
Giova in conclusione rimarcare l’obiettivo che ci si è qui prefissi: fornire strumenti per agire in
sicurezza in una realtà complessa, nel rispetto del principio di legalità e con metodologie scolari.
La più importante di queste ultime, fonda sulla costruzione di “comunità competenti”, capaci cioè
di dare ragione di quanto e come si opera. È la comunità competente che genera le condizioni “per
intraprendere attività volte al miglioramento della vita”.

È la “comunità scolastica competente” in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di
sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in presenza.
Ed è questa comunità ancora una volta che si è impegnati a sostenere. Con tutte le forze

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Inviato alle scuole il Protocollo di sicurezza e la relativa nota esplicativa. Tamponi diagnostici per il personale che si trova in condizioni di fragilità

ministro patrizio bianchi videomessaggio scrivania

l Ministero dell’Istruzione ha inviato alle istituzioni scolastiche il Protocollo di sicurezza siglato il 14 agosto scorso con le Organizzazioni sindacali accompagnato da una nota esplicativa che contiene anche indicazioni sul tema dei tamponi diagnostici.

La nota allegata al Protocollo ricorda che il Ministero sta assegnando alle scuole “specifiche risorse per affrontare l’emergenza sanitaria” e garantendo “il costante supporto amministrativo – contabile”. Il documento sottolinea inoltre che il tampone diagnostico rappresenta uno strumento essenziale per monitorare l’andamento dell’epidemia, anche all’interno della comunità scolastica.

Le scuole potranno, dunque, utilizzare parte delle specifiche risorse che saranno loro assegnate destinandole alla copertura dei costi per effettuare tamponi diagnostici “al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica”. Il Ministero, in raccordo con il Commissario straordinario, invierà alle scuole, a breve, uno schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d’intesa con il Ministero della Salute, anche con l’obiettivo di semplificare e uniformare le procedure su tutto il territorio.

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Pubblicata Ordinanza Ministeriale per l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 nelle scuole di ogni ordine e grado

ministro patrizio bianchi videomessaggio scrivania

Articolo 1
Inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022
1. Ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e in
deroga alle previsioni di cui all’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, le attività delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022
nell’intero territorio nazionale possono avere inizio dal giorno 6 settembre 2021. Per il
medesimo anno scolastico le lezioni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione,
ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, possono avere inizio il giorno 13
settembre 2021.
2. Le Regioni adottano le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo
restando che sono assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni secondo
quanto previsto dall’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 2
Avvio delle attività di rafforzamento degli apprendimenti
1. Le attività ordinarie di rafforzamento degli apprendimenti si svolgono a decorrere dal 1°
settembre 2021.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

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Scuola, da Cdm via libera ad assunzioni di dirigenti scolastici, Ata, personale educativo, insegnanti di religione cattolica

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2021/2022 un numero pari a:

  • 12.193 unità di personale A.T.A (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario);
  • 450 unità di dirigenti scolastici;
  • 108 unità di personale educativo;
  • 673 unità di insegnanti di religione cattolica.
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Via libera in Cdm a 112.473 assunzioni di docenti

Il Consiglio dei Ministri del 29 luglio, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2021/2022 un numero pari a 112.473 unità di personale docente.

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Il piano Bianchi per il rientro in presenza a settembre

“Il Ministero è da tempo al lavoro per il rientro a settembre in presenza e in sicurezza”. Lo dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, attraverso una nota stampa che riportiamo.

“È un obiettivo che il Governo ha perseguito sin dal proprio insediamento. Già negli scorsi mesi, quando abbiamo affrontato la seconda ondata pandemica abbiamo comunque voluto che le bambine e i bambini della primaria potessero andare a scuola in presenza. E abbiamo ridotto al minimo l’utilizzo della formazione a distanza per tutti gli altri – sottolinea il Ministro Bianchi. L’impegno in questa direzione è testimoniato anche dalle risorse stanziate nei recenti provvedimenti del Governo: 1,680 miliardi in totale per il rientro in sicurezza a settembre”.

“Allo stesso tempo prosegue la campagna vaccinale, con priorità al personale scolastico. È importante che venga fatto ogni sforzo per raggiungere la più alta copertura possibile, in modo da garantire una maggiore sicurezza a tutte e tutti al rientro. La vaccinazione è un atto di responsabilità collettiva”, conclude il Ministro.

Nella nota stampa si tirano anche le somme degli investimenti. Con il primo Decreto Sostegni, si legge, sono stati assegnati alle scuole 150 milioni di euro per garantire lo svolgimento della didattica in sicurezza, e altri 150 milioni per il potenziamento delle competenze e il recupero della socialità. Con il Decreto Sostegni bis, gli istituti statali potranno contare su 350 milioni per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici. Per gli stessi fini, 60 milioni sono destinati alle scuole paritarie. Gli Enti locali disporranno di 70 milioni, oltre a quelli eventualmente non spesi lo scorso anno, per l’affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare il numero di spazi dedicati alla didattica.

Sono stati inoltre stanziati 400 milioni per attivare ulteriori incarichi temporanei di personale ATA e docente, in particolare per il recupero degli apprendimenti. Sul trasporto scolastico, prosegue il lavoro dei tavoli prefettizi di coordinamento ed è costante il raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Sempre nel Decreto Sostegni bis sono previsti 450 milioni per potenziare i servizi aggiuntivi di trasporto scolastico. Le scuole potranno inoltre accedere al fondo di 50 milioni destinato a finanziare anche i piani per gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti.

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Diventare dirigente scolastico

Per diventare dirigente scolastico occorre superare un corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Miur.
Al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali

  • assunto con contratto a tempo indeterminato
  • confermato in ruolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente
  • in possesso del diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, oppure di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore
  • che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni.

Requisito di anzianità
Per il riconoscimento dei dei cinque anni di anzianità, sono considerati validi:

  • i servizi effettivamente prestati anche se maturati prima dell’immissione in ruolo, purché al momento della partecipazione al concorso vi sia già stata la conferma in ruolo
  • i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la Legge 62 del 10 marzo 2000.

Il servizio di insegnamento si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Inquadramento e compiti
I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale.
Assicurano la gestione unitaria delle istituzioni scolastiche e rappresentano legalmente l’istituzione che dirigono.
Rispondono della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane e dei risultati deI servizio. Hanno autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizzano l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative e sono titolari titolari delle relazioni sindacali.
Adottano provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Assicurano, inoltre,

  • la qualità della formazione
  • la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economicha del territorio
  • l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica
  • l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto all’apprendimento degli alunni.