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Coronavirus, l’appello ai dirigenti scolastici: “Presenza personale limitata ad attività indifferibili”

Il Decreto Legge 18 del 17/03/2020 ha disposto che negli uffici pubblici la presenza del personale debba essere limitata esclusivamente alle attività indifferibili. Anche nelle scuole, quindi, i dirigenti scolastici hanno avuto la possibilità di aprire gli edifici scolastici esclusivamente per le attività che non potevano essere svolte a distanza in smart working.

Dunque, molti dirigenti hanno posto in essere le indicazioni del decreto Cura Italia, predisponendo e organizzando per il personale amministrativo la modalità di lavoro agile, per i Tecnici informatici il lavoro in remoto per il supporto della DaD. Sono rimaste da gestire in presenza solo poche attività per esigenze effettivamente indifferibili quali, ad esempio, la consegna di libri o computer agli allievi, la necessità di consultare documentazione in archivio, la gestione della posta, utilizzando in questo caso il sistema della rotazione del personale coinvolto in maniera equa e valutando le varie esigenze di spostamento, quelle di salute, la presenza di figli minori.

“Purtroppo – afferma Anief in una nota stampa – giungono alle nostre sedi territoriali continue segnalazioni da parte del personale scolastico che riferiscono della riapertura di alcune scuole in modo ormai costante, con la conseguente presenza in servizio giornaliera di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, Dsga come nulla fosse, nonostante le misure del Decreto Cura Italia siano ancora in vigore. Abbiamo addirittura ricevuto notizie di lavori di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria di beni e materiali in dotazione agli istituti (banchi, cattedre, lavagne, Lim, etc.). Sembra quasi che le indicazioni di limitare la presenza del personale alle sole esigenze indifferibili, disposte dal DL 18/2020 per ridurre il contagio del Covid-19, siano state revocate, quando così non è”.

Alla luce di quanto sta avvenendo, ANIEF rivolge, ancora una volta, un appello ai dirigenti scolastici per la tutela della salute di tutto il personale della Scuola, ricordando che la normativa vigente non consente lo svolgimento della normale attività degli Istituti scolastici ma limita ancora la presenza nell’istituto del personale solo alle esigenze indifferibili. Chiediamo a tutto il personale scolastico, alle RSU e ai terminali associativi sindacali di segnalare alle sedi territoriali ANIEF tutte le situazioni di potenziale rischio per i lavoratori, affinché sia possibile intervenire prontamente.

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Contrattazione d’istituto, col bonus merito confluito nel MOF si possono pagare le ore svolte per attività di collaborazione col DS

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L’approvazione dell’art. 1, comma 249 della Legge 160/2019, comporta che il fondo del merito, già confluito nel Miglioramento dell’Offerta Formativa, possa essere utilizzato per qualsiasi destinazione, ma non nega quindi quanto previsto dalla Legge 107/2015 per il compenso per ragioni organizzative a tutti i collaboratori del Ds. Anief invita pertanto tutti i dirigenti scolastici e le Rsu che vogliono pagare il lavoro svolto dai collaboratori individuati dal capo d’istituto ad utilizzare gli strumenti contrattuali idonei per valorizzare e non mortificare le professionalità richieste, funzionali allo sviluppo della scuola dell’autonomia 

Esiste una possibilità per remunerare i collaboratori del dirigente scolastico, anche oltre la seconda unità. Se è errato, infatti, pagare questi docenti con i fondi del Fondo d’Istituto, come riporta la rivista specializzata Orizzonte Scuola, a meno di un passaggio per gli organi collegiali con conseguente modifica appropriata del PTOF, giova ricordare che il FIS è confluito nel Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), ai sensi dell’art. 40 del CCNL 2016/2018: ciò significa che non necessariamente tutte le spese sono pagate con le risorse provenienti dal FIS. Pertanto, nel caso segnalato della scuola di Catanzaro, è sufficiente che le parti abbiano concordato di utilizzare le risorse del bonus merito per la valorizzazione e che tra i criteri scelti dal comitato di valutazione risulti quando previsto dal comma 3, lettera c dell’articolo 11 del decreto legislativo 297 /94, come modificato dal comma 129 della legge 107/2015.