Pubblicato il Lascia un commento

Matrimonio e insegnanti: quali diritti e quali doveri?

matrimonio docenti

Un insegnante è sposato con il suo lavoro, lo sappiamo bene. Ma potrebbe anche voler coronare un altro sogno d’amore. Magari con quel partner che è lì ad accoglierlo alla fine delle sue giornate tra bambini e libri.

Ai docenti, sia precari che non, spettano 15 giorni consecutivi di permesso matrimoniale retribuiti. In che modo possono fruirne? Quali sono i vincoli? Ve lo spieghiamo qui.

Il matrimonio deve essere civile

In primis, è bene chiarire immediatamente che il solo matrimonio religioso non basta per godere del permesso matrimoniale. Il rito religioso difatti non ha valenza civile senza trascrizione. La giurisprudenza però prevede la possibilità di usufruire dei 15 giorni di permesso in concomitanza del rito religioso se susseguente al rito civile, a patto che non abbia – chiaramente – già usufruito del congedo matrimoniale.

Quale finestra temporale?

Secondo il contratto nazionale di lavoro degli insegnanti, è possibile godere dei 15 giorni consecutivi in una finestra che va da una settimana prima a due mesi dopo la data del matrimonio, a decorrere dalla data indicata dallo stesso. Questo permesso non è sindacabile dal dirigente scolastico anche in presenza di esigenze particolari.

Obbligo però dello sposo quello di comunicare con ampio margine temporale la richiesta alla dirigenza, anche in carta semplice.

E se mi sposo all’estero?

Nessun problema. Anzi, il cittadino italiano che si sposa all’estero non è nemmeno soggetto alle pubblicazioni di matrimonio. Una notevole giurisprudenza sostiene ciò, tenendo presente che però la data entro cui stabilire la finestra temporale per usufruire del permesso è fissata non nella trascrizione del matrimonio in Italia, ma nella data in cui è effettuato fuori Italia.

Vale anche per gli insegnanti omosessuali

Sebbene sembri una banalità, a chiarire questo punto è stata una volta per tutte la Legge Cirinnà del 2016 (legge sulle unioni civili e coppie di fatto). L’introduzione di questa legge ha equiparato senza mezzi termini i diritti dei matrimoni tra persone eterosessuali e le unioni civili tra coppie omosessuali. Quindi, anche il diritto al congedo matrimoniale.