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Ricostruzione di carriera: l’Anief vince in tribunale e ripristina il gradone “3-8 anni”

tribunale giustizia martelletto

L’Anief vince ancora presso il Tribunale del Lavoro di Parma e ottiene conferma che anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto entro il 2010/2011, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il diritto al mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Marcello Pacifico (Anief): “La contrattazione collettiva continua a discriminare i precari anche dopo l’immissione in ruolo. Porteremo noi la voce dei lavoratori ai tavoli delle trattative”.

La sentenza accoglie in toto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Irene Lo Bue e riconosce il diritto di una docente, immessa in ruolo dopo il 2011, all’integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all’applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale e a corrispondere alla docente, a titolo di differenze retributive, la somma di oltre 6.000 Euro.

“Abbiamo nuovamente avuto ragione in tribunale contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discrimina i precari e il periodo svolto durante il precariato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – Ci impegneremo ai tavoli delle trattative perché anche questa stortura sia sanata e ribadiremo per l’ennesima volta al Miur che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie B”. Il Giudice del Lavoro di Parma, infatti, in pieno accoglimento delle tesi patrocinate dai nostri legali, ricorda al Ministero dell’Istruzione che “la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato deve considerarsi legittima solamente qualora sia determinata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, da “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento dei due tipi di rapporto” ed evidenzia come “nel caso di specie tali ragioni oggettive non sussistono, stante l’identità delle mansioni individuali e collegiali svolte, come ben evidenziato da parte ricorrente nell’atto introduttivo”. Miur nuovamente soccombente, dunque, e condannato a riconoscere alla docente “la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo determinato in servizio al primo settembre 2010, con conseguente diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.

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