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Gradone 3-8 nella ricostruzione di carriera: altre importanti vittorie Anief

Arrivano dai Tribunali del Lavoro di Catania, Reggio Emilia e Trapani le ultime sentenze che accolgono le ragioni di altrettanti lavoratori la cui tutela è stata affidata dall’Anief agli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga coadiuvati sul territorio dagli avvocati Marco Di Pietro (per il Tribunale del Lavoro di Catania), Irene Lo Bue (per il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia) e Giuseppe Massimo Abate o (per il Tribunale del Lavoro di Trapani).

Il personale che ha prestato servizio a tempo determinato prima dell’anno scolastico 2011/2012 ed è stato successivamente immesso in ruolo, ha diritto all’applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL 2011 e al conseguente riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni che la contrattazione, illegittimamente, ha riconosciuto solo al personale già in servizio a tempo indeterminato. Questo quanto emerge a chiare lettere nelle sentenze di pieno accoglimento ottenute dall’Anief in tutta Italia.

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“Ci siamo mossi sin da subito per denunciare questa ulteriore, gravissima, discriminazione posta in essere dalla contrattazione 2011 a discapito di chi aveva lavorato con contratti a tempo determinato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ormai le nostre ragioni sono state sposate anche dalla Corte di Cassazione e appare evidente che il prossimo CCNL debba uniformarsi alle nostre tesi eliminando ogni discriminazione tra lavoratori precari e di ruolo. Come sindacato non siamo disposti a barattare la dignità dei precari e per questo auspichiamo che si apra al più presto il tavolo contrattuale per poter finalmente tutelare i diritti dei tanti precari, bistrattati sia durante il precariato sia dopo l’immissione in ruolo, direttamente ai tavoli della trattativa”.

L’Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale anche con l’applicazione del gradone 3-8 anni per gli immessi in ruolo dopo il 2011.

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Ricostruzione di carriera, Anief vince in Corte d’Appello

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La Corte d’Appello di Palermo dà piena ragione agli avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli Giuseppe Massimo Abate e condanna il Ministero dell’Istruzione a riconoscere a una docente l’integrale servizio preruolo effettivamente prestato e a computarlo per intero nella ricostruzione di carriera. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief rivolti al personale precario e di ruolo per ottenere gli scatti di anzianità anche durante il precariato e l’integrale e immediata ricostruzione di carriera dopo l’immissione in ruolo.

La sentenza, nel dare conferma alle tesi Anief ha tenuto a evidenziare, come alla ricorrente “assunta a tempo indeterminato quale docente di scuola secondaria inferiore elementare con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01/09/2014, a fronte di un effettivo impegno lavorativo espletato per 3613 giorni (10 anni e 13 giorni), è stata riconosciuta dal dirigente scolastico un’anzianità di servizi pre-ruolo pari a 3360 (9 anni e 4 mesi); un mancato riconoscimento di 8 mesi e 13 giorni di servizio pre ruolo prestato inevitabilmente destinato a ritardare il passaggio della docente alla successiva fascia stipendiale” e, dunque, ha condannato il Ministero dell’Istruzione alla ricostruzione di carriera integrale in favore della docente con il riconoscimento del servizio pre-ruolo effettivamente prestato e “al riconoscimento in favore di quest’ultima dei corrispondenti incrementi stipendiali e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi”.

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“Ribadiamo quanto da sempre sostiene il nostro sindacato: il personale che ha prestato servizio per tanti anni con contratti a termine – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ha svolto le stesse identiche mansioni di quanti sono assunti in ruolo e l’omessa e integrale considerazione del periodo pre-ruolo nella ricostruzione di carriera costituisce, quindi, una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario successivamente assunto a tempo indeterminato”.

Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire ai ricorsi rivolti al personale docente e ATA precario e di ruolo per ottenere gli scatti di anzianità anche durante il precariato e l’integrale e immediata ricostruzione di carriera dopo l’immissione in ruolo.

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Ricostruzione di carriera ATA: in Sicilia altre due sentenze condannano il Miur per discriminazione

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Sono targate Anief le due sentenze ottenute dagli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli emanate dal Tribunale del Lavoro di Enna (con patrocinio sul territorio degli Avvocati Micali e Cardile) e di Trapani (Avv. G. Massimo Abate) che accolgono i ricorsi presentati in favore di Assistenti Tecniche e Amministrative che rivendicavano il diritto al riconoscimento immediato e per intero del lungo servizio svolto con contratti a termine ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente pagamento delle differenze retributive dovute in funzione del loro collocamento nella fascia stipendiale corretta. “Il personale ATA precario – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è discriminato all’interno della contrattazione collettiva e nella normativa interna che regola la ricostruzione di carriera all’atto dell’immissione in ruolo, con in più l’aggravante di un termine più lungo per ottenere il cosiddetto ‘riallineamento della carriera’, che per il personale ausiliario e per i collaboratori scolastici è di ben 4 anni superiore rispetto a quello dei docenti e, troppo spesso, non viene neanche effettuato immediatamente. Il nostro sindacato continuerà la sua battaglia al fianco di tutti i lavoratori della scuola fino a quando ogni discriminazione normativa e contrattuale non sarà superata nel pieno rispetto delle direttive eurounitarie”.

Le due lavoratrici, infatti, ormai assunte con contratto a tempo indeterminato, avevano svolto più di dieci anni di servizio da precarie e, all’atto della ricostruzione di carriera, non era stato riconosciuto loro per intero il servizio svolto con contratti a termine. L’Anief, intervenuta a tutela dei loro diritti, ha ottenuto finalmente giustizia e il riconoscimento del loro pieno diritto all’integrale e immediata ricostruzione della carriera pregressa. Il Giudice del Lavoro di Trapani, ad esempio, ha evidenziato come “la professionalità del personale ATA non sembra essere influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui viene espletata l’attività, quindi, l’esperienza accumulata prima dell’immissione in ruolo non appare avere minore peso rispetto a quella maturata dal personale di ruolo. Si deve quindi ritenere che il principio elaborato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20.9.2018 (caso Motter) non possa trovare applicazione con riferimento al personale ATA. Conseguentemente, la diversità di trattamento sopra evidenziata, prevista dall’art. 569 del D.lgs. n. 297/94, non può dirsi giustificata” e precisa, inoltre che “nel caso di specie non può farsi applicazione del termine breve di prescrizione, ma occorre fare riferimento alla regola generale della prescrizione decennale (Cass. 10813/11), ciò in quanto il credito fatto valere dal lavoratore non ha natura meramente retributiva, ma pure risarcitoria (scaturisce cioè dalla violazione di una direttiva comunitaria)”, condannando il Miur al corretto inquadramento della ricorrente computando immediatamente l’intero servizio prestato con contratti a termine. Il Tribunale di Enna, inoltre, condanna il Miur al pagamento di 4.150 Euro di spese di soccombenza, oltre accessori come per legge.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.

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Giustizia, Anief vince a Palermo: ribadito il diritto all’integrale e immediato riconoscimento del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera

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Dalla Corte d’Appello di Palermo arriva una nuova vittoria per l’Anief: accolte le richieste patrocinate dagli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli riguardo l’immediato riconoscimento per intero del servizio svolto con contratti a termine ai fini della ricostruzione di carriera. Ancora possibile aderire ai ricorsi mirati per la tutela dei lavoratori della scuola promossi dall’Anief per rivendicare il riconoscimento immediato e integrale del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e il conseguente adeguamento dello stipendio in base all’effettiva anzianità di servizio.

Sono ben sette le cause decise dalla Corte d’Appello di Palermo in favore di altrettanti lavoratori della scuola che hanno ottenuto la valutazione integrale e immediata dell’effettivo servizio preruolo ai fini della progressione di carriera e il pagamento delle relative differenze retributive spettanti. La nuova vittoria ottenuta dal giovane sindacato, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori della scuola, ancora una volta, condanna il Miur per l’evidente penalizzazione cui sono sottoposti i lavoratori precari anche dopo l’avvenuta immissione in ruolo a causa della mancata valutazione integrale del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e il mancato riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione calcolata in base agli effettivi anni di servizio svolti con contratti a termine. Accertata, dunque, la fondatezza delle richieste dei legali Anief che con estrema perizia hanno evidenziato in udienza l’illegittimità del mancato computo integrale e per intero del servizio non di ruolo nella ricostruzione di carriera.

“Ci batteremo come sempre in tutte le sedi opportune per vedere finalmente superate, nella contrattazione e nella normativa di settore, tutte le discriminazioni perpetrate a discapito dei lavoratori precari, anche dopo la loro immissione in ruolo”, commenta il presidente Anief, Marcello Pacifico. Ancora possibile aderire ai ricorsi mirati per la tutela dei lavoratori della scuola promossi dall’Anief per rivendicare il riconoscimento immediato e integrale del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e il conseguente adeguamento dello stipendio in base all’effettiva anzianità di servizio.

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Ricostruzione di carriera, dalla Corte d’Appello di Torino importante vittoria Anief

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La Corte d’Appello di Torino dà piena ragione agli avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi e condanna il Miur a corrispondere a una collaboratrice scolastica l’integrale ricostruzione di carriera e oltre 7.500 euro tra risarcimento e condanna alle spese.

La sentenza, piana e lineare nelle sua ricostruzione della normativa interna ed euorunitaria, nell’accogliere il ricorso Anief ha tenuto a evidenziare, citando proprio quanto precisato dalla CGUE, come “Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32), cui ciascun Stato membro è obbligato a dare attuazione”, specificando che “non essendo possibile dare alla normativa nazionale un’interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile, non resta che disapplicarla”.

“Il personale ATA – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – svolge le stesse identiche mansioni tanto nella fase antecedente la stabilizzazione quanto in quella successiva all’immissione in ruolo e per loro la normativa interna non riconosce alcun favoritismo, l’omessa e integrale considerazione del periodo pre-ruolo nella ricostruzione di carriera costituisce, quindi, una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e, come tale, la Corte d’Appello di Torino ha concordato sulla necessità di dichiararla illegittima”. La Corte d’Appello, infatti condanna il MIUR a collocare la collaboratrice scolastica ormai immessa in ruolo nella fascia stipendiale 9-14 dal 1°.3.2013 e, conseguentemente, anche a corrisponderle gli arretrati e le spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa per un totale che supera i 7.500 euro.