Pubblicato il Lascia un commento

Docenti e giorno libero settimanale: per tutti? Ecco le regole

scuola primaria stock

L’attività di docenza, si sa, è un impegno che coinvolge anima, corpo, energie e moralità: per dare il massimo, è importante poter avere almeno un giorno a disposizione per ricaricarsi, approfondire i programmi, dedicarsi alla correzione dei compiti, poter fare ricerche.

Un docente sereno e non stressato, infatti, sarà più incline ad accogliere la sua classe con impegno e dedizione.

Il CCNL

Secondo il Contratto Collettivo Nazionale 2007, confermato dal CCNL 2016-18, a proposito dell’orario di servizio degli insegnanti l’articolo 28, comma 5 recita:

L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali

Non è un esplicito riferimento al giorno libero ma, come recita anche l’articolo 2078 del codice civile. “In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge”, insomma l’uso più favorevole al lavoratore è avallato da una prassi consolidata.

In altre parole, l’insegnamento deve svolgersi in non meno di 5 giorni settimanali e, pertanto, il giorno libero viene concesso ai docenti senza eccezioni.

Quale libertà

E’ il dirigente scolastico a decidere quale giorno libero assegnare al docente, non sempre rispettando le esigenze o i desideri dello stesso. Anche i docenti con orario di servizio completo in due o tre scuole hanno diritto alla fruizione del giorno libero, con le stesse modalità dei colleghi che prestano attività di insegnamento in una sola sede.

Qualora si trattasse di un docente precario, avendo accettato una supplenza in cui l’orario è stato già stabilito, spesso costui si ritrova a dover rinunciare al giorno libero o a doversi accontentare di ciò che è stato già formulato.

Anche in questo caso bisogna tenere presente quali sono gli articoli del CCNL che regolano la normativa di riferimento: il nr. 40 comma 3 del CCNL 2007, ad esempio, recita che:

In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

Regolamento delle supplenze

Viene in soccorso anche l’art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze:

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto

ndr: qui sì si parla di “giorno libero dell’attività di insegnamento, in riferimento ad una organizzazione didattica delle lezioni su 5 giorni a settimana”.