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Circolare Ministeriale Libri testo 5022 del 28-02-2022

OGGETTO: Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – anno scolastico
2022/2023.
L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 è
disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente Direzione prot. 2581 del 9 aprile
2014. Pertanto, nel confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti
precisazioni.
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella
scuola secondaria (D.M. n. 781/2013)
Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non
regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera
dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel
rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi
dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti
tecnologici.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27
settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i
testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti
digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n.
781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella classe considerata tutti i testi
adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi
(modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite
massimo del 10%.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole
secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri
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di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2022/2023, entro la seconda decade di
maggio c.a. per tutti gli ordini e gradi di scuola. In merito alle riunioni degli organi collegiali e alla
modalità, a distanza o in presenza, in cui le stesse debbono avvenire, trova applicazione la
normativa vigente al momento dell’espletamento della riunione. Sino al 31 marzo 2022 e fatte salve
ulteriori proroghe contenute in provvedimenti normativi, le riunioni degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche possono continuare a essere svolte con modalità a distanza (articolo 16,
comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e relativo allegato A, punto 4 che proroga i
termini delle previsioni di cui all’articolo 73, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso,
ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi
prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche
discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti i dirigenti scolastici
avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo
relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonchè
dei materiali didattici protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli
stessi. In base all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del
14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico si
effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l’impiego di
dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti
visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le
tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni
per favorire l’accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici.
Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di
testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le
scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si invitano i
dirigenti scolastici a consentire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici
accreditati dalle case editrici o dall’associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali
(ANARPE), nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico sanitarie appositamente
emanate, ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni. A tal fine,
per agevolare i predetti incontri, appare utile rendere preventivamente noto ai suddetti operatori le
condizioni per l’accesso all’istituzione scolastica. Com’è noto ai sensi della normativa vigente1
chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed e’ tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19, pertanto tale obbligo grava anche in capo agli operatori editoriali
scolastici.
Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale dove i
docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di consentire il
ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di
settembre.
Nel caso in cui l’evolversi della situazione epidemiologica in alcuni contesti territoriali non consenta
la promozione editoriale in presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere ai docenti
le opportunità di consultazione online delle proposte editoriali, appositamente comunicate dagli
operatori editoriali scolastici alle suddette istituzioni.
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art.
157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297)