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Contrattazione d’istituto, col bonus merito confluito nel MOF si possono pagare le ore svolte per attività di collaborazione col DS

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L’approvazione dell’art. 1, comma 249 della Legge 160/2019, comporta che il fondo del merito, già confluito nel Miglioramento dell’Offerta Formativa, possa essere utilizzato per qualsiasi destinazione, ma non nega quindi quanto previsto dalla Legge 107/2015 per il compenso per ragioni organizzative a tutti i collaboratori del Ds. Anief invita pertanto tutti i dirigenti scolastici e le Rsu che vogliono pagare il lavoro svolto dai collaboratori individuati dal capo d’istituto ad utilizzare gli strumenti contrattuali idonei per valorizzare e non mortificare le professionalità richieste, funzionali allo sviluppo della scuola dell’autonomia 

Esiste una possibilità per remunerare i collaboratori del dirigente scolastico, anche oltre la seconda unità. Se è errato, infatti, pagare questi docenti con i fondi del Fondo d’Istituto, come riporta la rivista specializzata Orizzonte Scuola, a meno di un passaggio per gli organi collegiali con conseguente modifica appropriata del PTOF, giova ricordare che il FIS è confluito nel Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), ai sensi dell’art. 40 del CCNL 2016/2018: ciò significa che non necessariamente tutte le spese sono pagate con le risorse provenienti dal FIS. Pertanto, nel caso segnalato della scuola di Catanzaro, è sufficiente che le parti abbiano concordato di utilizzare le risorse del bonus merito per la valorizzazione e che tra i criteri scelti dal comitato di valutazione risulti quando previsto dal comma 3, lettera c dell’articolo 11 del decreto legislativo 297 /94, come modificato dal comma 129 della legge 107/2015.