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Scuola, Anief: “Il personale ATA non deve prendere ferie per l’anno in corso, ha diritto alla retribuzione pur senza servizio durante la turnazione per i soli servizi essenziali”

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Ai sensi dell’art. 1256 C.C. Questa è l’indicazione che dà Anief alla luce della nota del Capo Dipartimento Bruschi del 10 marzo 2019, nel caso in cui lo stesso non sia soggetto destinatario di lavoro agile da richiedere al DS. dirigente scolastico. Le ferie possono essere prese entro il 30 aprile se riferite all’anno precedente ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2006/2009. Il sindacato invita a segnalare eventuali disposizioni contrarie a tale interpretazione alla segreteria nazionale e/o alle nostre sedi territoriali.

La nota 323 del 10 marzo prova a fare chiarezza sulla turnazione del personale ATA per ridurne la presenza in servizio al minimo indispensabile ai fini del contenimento del rischio contagio da COVID-19.

Viene confermata l’indicazione ai dirigenti scolastici di agevolare le modalità flessibili di gestione del personale, prima tra tutte il ricorso al lavoro agile (da casa).

Quanto agli assistenti tecnici, il loro intervento in presenza viene limitato alla manutenzione dei laboratori, alla salvaguardia dei materiali deperibili e al supporto per quanto necessario a tutte le forme di interazione a distanza della scuola. Il personale addetto alle aziende agrarie dovrà, di concerto con dirigente scolastico e dsga, assicurare la tutela del patrimonio zootecnico e agroalimentare, assicurando la migliore utilizzazione possibile dell’eventuale prodotto.

Viene ribadita la necessità di attivare, sempre come misura di contenimento del contagio, i contingenti minimi di cui alla legge 146/1990 (che garantisce i servizi essenziali in caso di sciopero) per collaboratori scolastici, guardarobieri, cuochi e infermieri, dopo aver constatata la pulizia degli ambienti e garantendo le esigenze di custodia e sorveglianza. Delle misure, come previsto dalla normativa vigente, andranno informate le RSU e si dovranno tenere in giusto conto, per le turnazioni, le condizioni di salute del personale, le esigenze di cura dei figli e le condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici.

L’assenza del personale interessato sarà coperta ai sensi dell’art. 1256 c.  2 del codice civile, ovvero preso atto dell’impossibilità per il lavoratore di poter prestare la propria opera per causa di forza maggiore, e pertanto indipendentemente dalla sua volontà, dopo aver disposto l’eventuale fruizione delle ferie residue dello scorso anno scolastico che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del CCNL Scuola 2007 andrebbero comunque fruite entro e non oltre il 30 aprile 2020.

ANIEF garantisce il proprio assenso a tale decisione, purché ovviamente – come peraltro chiaramente indicato dalla nota – non siano in alcun modo messe in discussione le ferie dell’anno in corso del personale interessato.