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Indicazioni per l’organico 2019/20 della scuola primaria

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Tempo scuola

Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009,n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato DPR n. 89/2009 e dall’art 4 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l’organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell’orario di 27 ore settimanali.

Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

L’istituzione scolastica, nell’ esercizio dell’ autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99 alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda il tempo pieno, come accennato in premessa, con L 145/2018 art. 1 commi 728 e 729 si è prevista una dotazione organica aggiuntiva, pari a 2000 posti comuni, per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria prioritariamente per le classi prime ed in subordine per classi successive alle prime per rispondere alle esigenze di ampliamento del tempo scuola, come definito nello schema di decreto ministeriale – trasmesso per il previsto parere alla Conferenza unificata – sono indicati i criteri di distribuzione di tale contingente. Restano, secondo quadro ordinamentale vigente, comunque confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani.

L’ ulteriore attivazione del tempo pieno, ricorrendo a risorse eccedenti quelle individuate in base alla L 145/2018, è effettuata sempre nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell’ambito dell’organico dell’autonomia.

Spezzoni orario

Si prevede l’utilizzo, anche nella scuola primaria, degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l’insegnamento dell’inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero per riassorbire l’eventuale soprannumero nell’ambito dell’organico dell’autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’ orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.

Lingua inglese

L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente. A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Religione cattolica

In conformità dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Pluriclassi

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal senso la dotazione di potenziamento dell’offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari.

Discipline motorie

Per quanto attiene, infine, all’attuazione dell’articolo 1, comma 616 della Legge 205 del 2017 – potenziamento delle discipline motorie nella scuola primaria- come esplicitato anche nello schema di decreto interministeriale – in considerazione dei disegni di legge confluiti nel testo approvato alla Camera il 18 dicembre 2018, al Senato con atto S. 992 ,contenente specifica delega al Governo per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, si ritiene opportuno attendere l’esito dell’iter parlamentare.