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Anief sottoscrive il CCNI per disciplinare il lavoro a distanza degli insegnanti

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per la prima volta l’Anief ha potuto partecipare ad un tavolo nazionale di contrattazione come sindacato rappresentativo. Un ulteriore, grande e importante passo per il pieno godimento delle prerogative sindacali.

“Nei giorni di incontri con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione ed insieme alle delegazioni delle altre OO.SS. rappresentative – commenta Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief – abbiamo offerto un contributo importante su una tematica cogente e attuale: la Didattica Digitale Integrata. Come ogni contratto, anche questo può essere migliorato ma le nuove regole del DPCM hanno impresso un’accelerazione alla firma di un testo che riporta la gestione della DDI nella competenza degli organi collegiali e al rispetto del contratto, inclusi i permessi per la partecipazione alle assemblee sindacali. Adesso, però, il Governo deve estendere anche ai 500 mila tra Ata e insegnanti precari la carta di 500 euro per la formazione e per l’acquisto di dispositivi. Il tavolo purtroppo non aveva il potere di inserirlo nel contratto ma è responsabilità del decisore politico ora procedere in questa direzione dopo l’atto di responsabilità richiesto anche alle OO.SS.”.

Il Contratto Integrativo Nazionale sulla DDI, nella sua stesura finale, ha visto accogliere molte delle proposte migliorative dell’Anief.

Particolarmente importante è stata l’eliminazione dal contratto di ogni riferimento ad una “banca ore” a livello di istituzione scolastica in cui sarebbero dovute confluire le ore di lezione dei docenti in caso di impossibilità di erogare il servizio DDI da recuperare entro la fine dell’anno scolastico.

“Nella formulazione finale – commenta Gianmauro Nonnis – il riferimento alla banca delle ore è stato stralciato anche perché tale istituto non è previsto in nessun contratto nazionale o integrativo né in nessuna norma di legge. Non può ricadere in capo al docente l’impossibilità di prestare le ore di lezione per motivi oggettivi e non imputabili al lavoratore. In questo caso si deve applicare l’art. 1256 del Codice civile in cui è specificato che il lavoratore non deve recuperare le ore di lavoro se la prestazione lavorativa non è stata erogata per cause non imputabili al docente.”

È stata accolta la proposta di valorizzare gli organi collegiali laddove, nella nuova formulazione, è previsto che sia il Collegio docenti e non il Dirigente scolastico a formulare il piano delle attività della DDI. Il CCNI, infatti, richiama le linee guida sulla DDI che, tra le altre disposizioni, prevedono un minimo di 20 ore di lezioni per la scuola secondaria di secondo grado e di 15 ore per il primo ciclo (10 per le classi prime della scuola primaria).

Il combinato disposto di questa norma con quanto previsto dall’art. 1 comma 2 (“La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell’autonomina progettuale e organizzativa dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche”) e dall’art. 2 comma 2, che pone come limite massimo l’orario di servizio dei docenti previsto dal CCNL per ogni grado e richiama ancora una volta la declinazione che ogni istituzione scolastia darà alla DDI nel proprio Piano, fa sì che sia ogni scuola, in sede di Collegio docenti, a stabile la quota oraria per classe e per docente da dedicare alle attività sincrone da svolgere in regime di DDI, “avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline”.

In tal modo, anziché una norma rigida, il contratto integrativo ha lasciato a ogni scuola la possibilità di muoversi, entro i limiti delineati da Linee guida e CCNI, come più riterrà opportuno il Collegio docenti, di cui si ribadisce il ruolo di assoluta centralità nell’ambito delle scelte didattiche da adottare.

Analogo ragionamento vale anche in ordine alla necessità di prevedere pause adeguate per i docenti impegnati nella DDI. Ogni scuola potrà operare in autonomia, ad esempio riducendo l’unità oraria di 5 o 10 minuti oppure disponendo una pausa di almeno un’ora ogni due di lezioni consecutive nello stesso giorno. Stessa cosa riguardo all’eventuale indicazione del numero massimo di ore che ogni docente deve svolgere giornalmente in DDI, che Anief ritiene non debba superare le tre ore al giorno.

Riguardo all’estensione della Carta del docente di 500 euro anche al personale precario per l’acquisto di strumentazione, l’Amministrazione ha dovuto rifiutare la proposta in quanto il relativo costo non avrebbe fatto ottenere il visto del Mef al contratto, la cui stipula è soggetta al vincolo di invarianza finanziaria. Anief, che dal 2015 chiede con emendamenti proposti ai parlamentari di tutti gli schieramenti l’estensione della Carta a tutto il personale scolastico, ritiene che questa necessaria e urgente innovazione normativa vada inserita nel primo veicolo legislativo disponibile, ovvero nella prossima legge di bilancio. Nel frattempo, tutti i docenti – di ruolo e precari – che avessero necessità di connessioni o dispositivi potranno comunque rivolgersi alla scuola che dovrà metterli a disposizione di chi ne fa richiesta.

“Tutte le nostre proposte avevano un fondamento, a nostro avviso, importante e decisivo – conclude Marcello Pacifico – ma ci rendiamo conto che in una contrattazione, con una pluralità di voci e opinioni tra le OO.SS. da una parte, anch’esse non sempre compatte, e l’amministrazione dall’altra, bisogna mediare e addivenire a una formulazione condivisa. Ripresenteremo all’attenzione del Parlamento durante l’esame della legge di bilancio la necessità di estendere a tutto il personale scolastico la Carta del docente e se non basterà continueremo a ricorrere nei tribunali per accertare questo diritto. Intanto da oggi i Collegi docenti devono aggiornare i piani scolastici di erogazione della didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie almeno fino al 75% se non per l’intero quadro orario”.

(fonte: Ufficio Stampa Anief)