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Emanata la circolare Miur di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2020, è scontro

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Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate entro il 30 dicembre 2019. I dirigenti scolastici, il personale docente, educativo e Ata di ruolo devono utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero; nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare o permanere in servizio una volta che sia verificato dall’Inps il possesso o meno dei requisiti contributivi. Successivamente le domande di pensione devono essere inoltrate all’ente Previdenziale INPS in modalità telematica.

Si ricorda che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS. Le domande di trattenimento in servizio continuano a essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019. Si ricorda che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

I docenti interessati all’Ape sociale o alla pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea, sempre con effetto dal 1° settembre 2020.

Con il vigente ordinamento permangono i requisiti contributivi e anagrafici per le pensioni di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età; per la pensione anticipata è richiesto il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

È prevista la possibilità di fruire della pensione anticipata “Quota 100” al raggiungimento dei 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi. Confermata Opzione donna per chi ha almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018, optando per il calcolo della pensione con sistema interamente contributivo.

Il commento del presidente Anief, Marcello Pacifico

Il presidente Pacifico ha dichiarato che “non è giusto mandare in pensione a 62 anni con decurtazioni, soprattutto se il lavoro è gravoso, come quello del personale scolastico, anche se non è considerato tale dalla legge. In realtà, la professione docente è esposta allo stess da lavoro correlato, collegata al burnout e alle conseguenti malattie professionali; perciò l’Anief ribadisce la necessità d’inserire l’insegnamento all’interno dell’Ape social”.

Inoltre, “in altri Paesi – aggiunge il sindacalista – si sciopera anche se si è in condizioni pensionistici migliori rispetto alle nostre, come è accaduto in Francia nei giorni passati, e si stanno valutando provvedimenti da parte di nazioni, ma non è detto che il tetto di pensionamento subisca un innalzamento. Sempre in questi paesi si percepiscono degli stipendi di quiescenza tra il 30 e il 50% superiori rispetto a quelli italiani. In Germania, poi, bastano 27 anni di contribuzione per andare in pensione”.

Anief tra l’altro, durante la presentazione di proposte emendative alla legge di Bilancio 2020 AS 1586, all’articolo 56.4, ha proposto di estendere il carattere gravoso a tutta la professione docente, poiché ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e burnout del dott. Lodolo D’Oria. Per tale ragione, risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale della scuola dell’infanzia.

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