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Nota esplicativa a seguito dell’emanazione del D.L. n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”

Come noto, con decreto 6 agosto 2021, n. 257 – acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e
Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze – questo
Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione1
”.
Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del
6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
Scopo della presente nota, che segue e conferma quella redatta da questo Dipartimento – 22 luglio
2021, prot. n. 1107 3
– ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del
12 luglio u.s., è offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa
ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decretolegge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede
parlamentare.
Per le autonome determinazioni delle SS.LL., evitando l’interpretazione del richiamato decretolegge, come pure la ricognizione dell’intero suo contenuto, ci si limita qui a formulare considerazioni
in merito ad alcune questioni segnalate a questo Dipartimento.
1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021
Il decreto-legge n. 111/2021 (d’ora in poi decreto-legge) definisce “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1,
comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
…”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle
attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.
In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano
le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali,
i servizi educativi 0-3.
2) Attività educativa e scolastica “in presenza”
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola
come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone
che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e
scolastici “sono svolti in presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione
educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio
2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214
.
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità
di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti,
tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in
presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che – sino al 31 dicembre

Scopo della presente nota, che segue e conferma quella redatta da questo Dipartimento – 22 luglio
2021, prot. n. 1107 3
– ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del
12 luglio u.s., è offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa
ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decretolegge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede
parlamentare.
Per le autonome determinazioni delle SS.LL., evitando l’interpretazione del richiamato decretolegge, come pure la ricognizione dell’intero suo contenuto, ci si limita qui a formulare considerazioni
in merito ad alcune questioni segnalate a questo Dipartimento.
1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021
Il decreto-legge n. 111/2021 (d’ora in poi decreto-legge) definisce “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1,
comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
…”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle
attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.
In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano
le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali,
i servizi educativi 0-3.
2) Attività educativa e scolastica “in presenza”
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola
come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone
che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e
scolastici “sono svolti in presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione
educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio
2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214
.
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità
di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti,
tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in
presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che – sino al 31 dicembre

3a) L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8
novembre 20208
). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti.
Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare
necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno
compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6
anni li debbono ancora compiere.
3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano
scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in
locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1
metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la
norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di
sicurezza.
3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia
rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio
20209
“All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale”.
4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal
1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la
“certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico.
La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”
della certificazione verde.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi) ed è rilasciata11 nei seguenti casi:
– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
– aver completato il ciclo vaccinale;
– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112
– ha disciplinato la situazione dei
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche
e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o temporanea
controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia
rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire
l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e
– allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si
tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello
provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in
merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il
corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste
per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato
decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono
pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di
“esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi
dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021,
introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).
La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne
auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere
tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero
bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto,

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi) ed è rilasciata11 nei seguenti casi:
– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
– aver completato il ciclo vaccinale;
– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112
– ha disciplinato la situazione dei
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche
e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o temporanea
controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia
rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire
l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e
– allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si
tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello
provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in
merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il
corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste
per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato
decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono
pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di
“esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi
dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021,
introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).
La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne
auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere
tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero
bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto,

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è
dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non
può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver
dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale
addetto al controllo.
Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione”
del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in
specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo n. 165/2001).
La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge
111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad
applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” – per mancato
possesso della “certificazione verde COVID-19” – che conduce ad una conseguenza giuridica
peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio
non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti,
nonostante l’uso del medesimo sintagma.
7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni
Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso
e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le
assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato?
Quale durata per il contratto di supplenza?
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione
del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma
di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non
sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato
la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza
abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal
quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene
necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato
possesso della certificazione verde.
8) Stanziamenti per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022
In conclusione di questa nota interamente dedicata al decreto-legge 111/2021, in termini
riepilogativi, ci si sofferma sugli stanziamenti destinati all’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2021/2022. In particolare:

Ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati stanziati
422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, ai fini dell’assegnazione alle istituzioni
scolastiche, sulla base di tre criteri legati: al numero di studenti nella regione; alla numerosità
delle classi; all’indicatore di fragilità INVALSI. Il relativo decreto di riparto è in corso di
perfezionamento da parte del Dipartimento competente in materia. Attraverso tali risorse sarà
possibile la pianificazione delle attività scolastiche, con l’organizzazione di tempi, spazi, gruppi di
pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza.
Sono finanziate due linee di reperimento straordinario di personale a tempo determinato
(docente e ATA) per il periodo di emergenza sanitaria settembre-dicembre 2021:
– 400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e
potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, …) a tempo determinato,
per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;
– 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, su istituzioni scolastiche che presentano una
alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo
determinato.
– Ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, sono stati stanziati,
in via straordinaria, 350 milioni di euro destinati all’acquisto di beni e servizi strumentali all’avvio
ed alla gestione dell’a.s. 2021/2022 (es. dispositivi di protezione e materiali per l’igiene
individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o
pedagogica; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
attività di inclusione degli studenti con disabilità), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza.
Tali risorse verranno assegnate nei prossimi giorni mediante apposito decreto ministeriale.
Questi stanziamenti di carattere speciale, che vanno ad integrare in misura rilevante il fondo di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, si sommano alle risorse recentemente erogate,
sempre nell’ambito del fondo di funzionamento, per analoghe finalità (150 milioni di euro
assegnati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41).
– In aggiunta alle risorse anzidette, per favorire le attività didattiche in presenza, sono stati previsti
appositi stanziamenti per l’adeguamento e l’adattamento delle aule didattiche. A tal fine, sono
stati resi disponibili 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari
temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l’ampliamento e
adeguamento di aule didattiche.
9) La “ripresa” di comunità scolastiche competenti
Giova in conclusione rimarcare l’obiettivo che ci si è qui prefissi: fornire strumenti per agire in
sicurezza in una realtà complessa, nel rispetto del principio di legalità e con metodologie scolari.
La più importante di queste ultime, fonda sulla costruzione di “comunità competenti”, capaci cioè
di dare ragione di quanto e come si opera. È la comunità competente che genera le condizioni “per
intraprendere attività volte al miglioramento della vita”.

È la “comunità scolastica competente” in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di
sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in presenza.
Ed è questa comunità ancora una volta che si è impegnati a sostenere. Con tutte le forze