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Trasferimento docenti: i paletti imposti dalla nuova Legge di Bilancio

insegnanti docenti immissione in graduatoria

La legge di bilancio 2019 frena i trasferimenti dei docenti nel caso in cui “non possano garantire un’adeguata continuità scolastica”. Prima di partire o chiedere un trasferimento, insomma, bisognerebbe tutelare innanzitutto la trasmissione del sapere ai discenti.

Sembra essere questa l’interpretazione contenuta fra le righe del nuovo CCNL, che avrà durata per il triennio 2019-2021, di fatto va a modificare parte del precedente CCNL 2016-2018, cui era lasciato ampio spazio alla contrattazione con i sindacati per le regole della mobilità del personale docente.

Da adesso, invece, come recita l’art. 22 comma 4 lettera a1) stabilisce che “[….] al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente [….]”

In base a questa disposizione, i docenti che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, risulteranno soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale acquisendo titolarità in una delle scuole richieste, non potranno presentare domanda di mobilità per un triennio a decorrere dall’anno scolastico in cui avranno ottenuto il trasferimento richiesto .

Cambiano quindi le regole per i docenti: solo chi sarà in possesso di requisiti specifici potrà partecipare alla mobilità con cadenza annuale.