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Cosa deve fare un lavoratore in quarantena affetto da Covid o in isolamento fiduciario? A rispondere è stato l’Inps

Cosa deve fare un lavoratore in quarantena affetto da Covid o in isolamento fiduciario? A rispondere è stato l’Inps con il messaggio 3653 del 9 ottobre scorso, che ha in questo modo voluto dare delle risposte alle tante richieste di chiarimenti in merito ai periodi di esonero dal servizio per pandemia. Il documento dell’Istituto nazionale di previdenza ha messo in luce quattro casi particolari di quarantena, fornendo indicazioni specifiche caso per caso: la sorveglianza precauzionale con lavoro agile; quella per ordinanza amministrativa; la quarantena all’estero; quella, infine, che si colloca come sorveglianza precauzionale e Cigo, Cigs, Cigd e assegno ordinario.

Nel commentare le precisazioni dell’Inps, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sostiene che “occorre una volta per tutte mettere mano alle differenze interpretative tra enti diversi per le stesse tematiche, perché quelli messi in luce dall’ente previdenziale nazionale non sono tutti i possibili stati lavorativi o di malattia plausibili per il difficile periodo di pandemia in corso. Ve ne sono altri, altrettanto importanti, tutti da definire: non è ancora chiaro, ad esempio, se la trattenuta giornaliera ‘Brunetta’, che scatta in corrispondenza della malattia, è applicata anche ai periodi di malattia COVID. Così come non è del tutto chiaro se le certificazioni mediche per i periodi di quarantena siano a carico del medico curante o della autorità sanitaria. E altrettante specifiche servirebbero, il prima possibile, per assicurare un grado di tutela adeguato alla situazione dei diritti dei lavoratori fragili e precari”.

foto febbre mascherinas

LA SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE CON LAVORO AGILE

La scuola è particolarmente coinvolta nella quarantena e lavoro agile. Nonostante infatti la prima versione del decreto agostano, all’art 32 comma 4, non avesse consentito il cosiddetto “lavoro agile” nel comparto (salvo poi rettificare attraverso emendamenti chiesti anche da Anief approvati nei giorni scorsi con il maxi-emendamento che ha avuto il sì dell’Aula del Senato), la didattica a distanza e lo smart-working si confermano strumenti di continuità di servizio molto utilizzati; per questa fattispecie lavorativa, laddove la quarantena sia di tipo precauzionale, non risultando una inidoneità all’impiego, le tutele rimangono quelle della mansione lavorativa.

L’INIDONEITÀ TEMPORANEA

Diverso è il caso di quarantena per inidoneità temporanea a causa di malattia conclamata. Su questo punto l’Inps conferma infatti quanto l’Anief sostiene da tempo: il lavoratore in stato di malattia che riceve una inidoneità all’impiego, durante il periodo di inidoneità non può dedicarsi al lavoro nemmeno in remoto. La stessa comunicazione Inps del 9 ottobre spiega, a questo proposito, nella parte iniziale del messaggio, che “il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”.

LA QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA

Altro caso spesso riscontrato nella scuola è quello della quarantena per ordinanza amministrativa: su questa eventualità, l’Inps esprime “perplessità” sul ricorso alla malattia per le assenze da lavoro a seguito di chiusura dei confini locali che, durante il recente passato, hanno impedito ai lavoratori di recarsi nei luoghi di lavoro. Secondo l’istituto “in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena (…) in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”.

LA RICHIESTE DEL PRESIDENTE ANIEF

Secondo il professor Marcello Pacifico, a capo del sindacato Anief, “occorre tutelare i lavoratori con indennità dedicate: chi ha contatti quotidiani con un’utenza ampia ha infatti un’altissima probabilità di contrarre il virus anche usando tutte le tutele indicate dal Comitato tecnico scientifico e adottando il protocollo sulla sicurezza approvato pure dal nostro sindacato. Alla luce proprio di tale evenienza, per lo svolgimento di una professione ad alto rischio contagio, l’Anief ribadisce la necessità di assegnare 450 euro al mese di indennità individuale: una indennità, del resto, già prevista per altri professionisti, a partire da quelli che operano in campo sanitario”.

Tra le richieste del leader del Anief su questo ambito vi è quindi “l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero qualora non sia possibile svolgere la propria mansione in modalità agile. Come diventa fondamentale l’attivazione di una nuova sequenza contrattuale per integrare e aggiornare il CCNI 2008 relativo al personale inidoneo, inserendo in esso anche il personale docente, Ata ed educativo precario, incredibilmente dimenticato allora dai sindacati firmatari di quell’accordo incompleto”.

(fonte: Ufficio Stampa Anief)