Piena vittoria tutta targata Anief presso il Tribunale del Lavoro di Trapani a conferma che nelle graduatorie interne d’istituto utili per l’individuazione dei soprannumerari il periodo svolto durante il precariato deve essere computato senza alcuna discriminazione e, dunque, attribuendo 6 punti per ogni anno come per il servizio a tempo indeterminato. Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire ai ricorsi per la mobilità 2019 relativi alla composizione delle graduatorie interne d’istituto e alla mancata valutazione per intero del servizio svolto durante il precariato.
Il Tribunale del Lavoro di Trapani, infatti, dà piena ragione ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Giuseppe Massimo Abate e dichiara illegittimo il CCNI nella parte in cui discrimina il servizio svolto durante il precariato ai fini della compilazione delle Graduatorie interne d’Istituto, contrastando con la normativa comunitaria. “Abbiamo ancora una volta avuto ragione in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e dimostrato che il contenuto della contrattazione integrativa sulla mobilità è discriminatoria anche nelle tabelle per le graduatorie interne d’istituto che attribuiscono punteggio deteriore al servizio preruolo, valutandolo solo 3 punti per i primi 4 anni e 2 per gli ulteriori anni, mentre il servizio di ruolo vale sempre 6 punti. La giurisprudenza europea ha affermato che lo Stato ha l’obbligo di vigilare affinché tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato non vi sia un trattamento globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati”.
La sentenza, piana e lineare nella lucida ricostruzione della normativa interna e nei riferimenti alle procedure di individuazione dei soprannumerari, evidenzia come, applicando le tabelle allegate ai contratti integrativi sulla mobilità, il “calcolo del punteggio sull’anzianità di servizio pre-ruolo per la compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari si pone in contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo”, rilevando che “l’Amministrazione non ha allegato alcun elemento per verificare se la disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. Per tale motivo, il ricorso Anief è totalmente accolto con la conclusione che “il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo con riferimento agli effetti che produce sul piano della posizione nella graduatoria interna, rappresenta un’ingiustificata e illegittima discriminazione”, l’accertamento del “diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d’insegnamento pre-ruolo, nella stessa misura in cui è valutato tale servizio per i docenti di ruolo e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente al riconoscimento di ulteriori punti 12 ai fini delle operazioni di mobilità, con conseguente annullamento della sua individuazione come perdente posto”.
L’Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI 2019.