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Obbligo vaccinale per il personale della scuola

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del
possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal
decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115
, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione
costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa
di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e
formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e
indeterminato.
Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro
risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque
titolo, congedo per maternità o parentale.
Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è
soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro
in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
Stante il tenore letterale dell’art. 4-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44 – introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – che si
riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, l’obbligo di vaccinazione
ricomprende anche i dirigenti scolastici.

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