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Ricostruzione di carriera ATA: in Sicilia altre due sentenze condannano il Miur per discriminazione

tribunale giustizia martelletto

Sono targate Anief le due sentenze ottenute dagli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli emanate dal Tribunale del Lavoro di Enna (con patrocinio sul territorio degli Avvocati Micali e Cardile) e di Trapani (Avv. G. Massimo Abate) che accolgono i ricorsi presentati in favore di Assistenti Tecniche e Amministrative che rivendicavano il diritto al riconoscimento immediato e per intero del lungo servizio svolto con contratti a termine ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente pagamento delle differenze retributive dovute in funzione del loro collocamento nella fascia stipendiale corretta. “Il personale ATA precario – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è discriminato all’interno della contrattazione collettiva e nella normativa interna che regola la ricostruzione di carriera all’atto dell’immissione in ruolo, con in più l’aggravante di un termine più lungo per ottenere il cosiddetto ‘riallineamento della carriera’, che per il personale ausiliario e per i collaboratori scolastici è di ben 4 anni superiore rispetto a quello dei docenti e, troppo spesso, non viene neanche effettuato immediatamente. Il nostro sindacato continuerà la sua battaglia al fianco di tutti i lavoratori della scuola fino a quando ogni discriminazione normativa e contrattuale non sarà superata nel pieno rispetto delle direttive eurounitarie”.

Le due lavoratrici, infatti, ormai assunte con contratto a tempo indeterminato, avevano svolto più di dieci anni di servizio da precarie e, all’atto della ricostruzione di carriera, non era stato riconosciuto loro per intero il servizio svolto con contratti a termine. L’Anief, intervenuta a tutela dei loro diritti, ha ottenuto finalmente giustizia e il riconoscimento del loro pieno diritto all’integrale e immediata ricostruzione della carriera pregressa. Il Giudice del Lavoro di Trapani, ad esempio, ha evidenziato come “la professionalità del personale ATA non sembra essere influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui viene espletata l’attività, quindi, l’esperienza accumulata prima dell’immissione in ruolo non appare avere minore peso rispetto a quella maturata dal personale di ruolo. Si deve quindi ritenere che il principio elaborato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20.9.2018 (caso Motter) non possa trovare applicazione con riferimento al personale ATA. Conseguentemente, la diversità di trattamento sopra evidenziata, prevista dall’art. 569 del D.lgs. n. 297/94, non può dirsi giustificata” e precisa, inoltre che “nel caso di specie non può farsi applicazione del termine breve di prescrizione, ma occorre fare riferimento alla regola generale della prescrizione decennale (Cass. 10813/11), ciò in quanto il credito fatto valere dal lavoratore non ha natura meramente retributiva, ma pure risarcitoria (scaturisce cioè dalla violazione di una direttiva comunitaria)”, condannando il Miur al corretto inquadramento della ricorrente computando immediatamente l’intero servizio prestato con contratti a termine. Il Tribunale di Enna, inoltre, condanna il Miur al pagamento di 4.150 Euro di spese di soccombenza, oltre accessori come per legge.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale.