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Larino, il Tribunale del Lavoro riconosce la ricostruzione di carriera con contratti a termine ATA

tribunale giustizia martelletto

La nuova sentenza emanata dal Tribunale del Lavoro di Larino (CB) accoglie in toto le richieste patrocinate dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Raffaele Bucci e Tania Gentile con il pieno riconoscimento del diritto all’immediata e integrale ricostruzione di carriera computando tutto il servizio svolto con contratti a termine e con conseguente pagamento delle differenze retributive mai corrisposte. La lavoratrice, infatti, immessa in ruolo nel 2010, ma con ben 10 anni continuativi di contratti a termine alle spalle, ha rivendicato l’illegittimità della ricostruzione di carriera che le riconosceva immediatamente solo 4 anni per intero e il restante per 2/3. Il Giudice del Lavoro ha pienamente accolto il ricorso targato Anief rilevando come nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive non sussistono, “sia perché in nessun modo evidenziate dal Miur, sia perché comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento” e, di conseguenza, ritiene sussistano, invece, “tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice di disapplicare la cit. normativa nazionale, in ragione del suo contrasto con la normativa europea, e ricostruire la carriera della ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo” superando i limiti di cui all’art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994.

“Il personale ATA – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è discriminato all’interno della contrattazione collettiva e nella normativa interna che regola la ricostruzione di carriera all’atto dell’immissione in ruolo, con in più l’aggravante di un termine più lungo per ottenere il cosiddetto ‘riallineamento della carriera’, che per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario è di 20 anni, ben 4 anni superiore rispetto a quello dei docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado e, troppo spesso, non viene neanche effettuato immediatamente. Il nostro sindacato continuerà la sua battaglia al fianco di tutti i lavoratori della scuola fino a quando ogni discriminazione normativa e contrattuale non sarà superata nel pieno rispetto delle direttive eurounitarie”. Ancora una volta, dunque, l’Anief ottiene, con azioni legali mirate, il rispetto delle normative comunitarie e contribuisce a ristabilire la legalità e il rispetto del lavoro svolto dal personale ATA della scuola anche dopo l’avvenuta immissione in ruolo.

L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale. Per ulteriori informazioni sul ricorso promosso dall’Anief per la ricostruzione di carriera, clicca qui

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Ferie non godute con contratti a termine: vittoria storica dell’Anief in tribunale

aula scuola generica

Il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite per il personale della scuola che ha svolto attività lavorativa con contratti a termine con scadenza al 30 giugno è stato finalmente riconosciuto in tribunale grazie alla vincente azione legale del sindacato Anief che da sempre si batte per la tutela e l’equiparazione di tutti i diritti dei lavoratori a tempo determinato della scuola con quelli riconosciuti al personale di ruolo. Stavolta la vittoria Anief arriva dai tribunali del Piemonte (Ivrea e Torino) dove gli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi ottengono ben tre sentenze di identico tenore che condannano il Miur per la mancata corresponsione dell’equivalente economico delle ferie maturate e non godute da altrettanti precari della scuola. Marcello Pacifico: “I ricorsi, dopo questa storica vittoria, saranno depositati presso i tribunali del lavoro di tutta Italia e il nostro sindacato si impegnerà a battersi anche ai tavoli delle trattative per ottenere finalmente giustizia ed equiparare i diritti dei lavoratori precari a quelli del personale di ruolo non solo per quanto riguarda le ferie, ma anche per il diritto ai permessi retribuiti, alle progressioni di carriera e per tutte le altre prerogative loro negate”. Aperte le adesioni allo specifico ricorso Anief.

Il Tribunale del Lavoro di Torino, ad esempio, evidenzia come il complesso normativo attuale, “applicabile a decorrere dal 1/9/2013 non pare tuttavia imporre ai docenti di richiedere di fruire – necessariamente in giornate destinate all’attività didattica – dei giorni di ferie maturati in eccedenza rispetto a quelli di sospensione dell’attività didattica, maturando il diritto alla monetizzazione”. Non avendo il Ministero provato che il ricorrente “abbia chiesto ed ottenuto di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria e automatica, corrispondenti con i giorni di sospensione delle attività didattiche” il tribunale ha ritenuto assolutamente “fondata la domanda della ricorrente, con diritto alla percezione dell’importo di € 1718,82 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute” e della somma aggiuntiva di “€ 826,50 oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive”, condannando il Miur anche al pagamento delle spese di soccombenza. Identiche le conclusioni del Tribunale del Lavoro di Ivrea che condanna il Miur a risarcire altri due docenti precari per un totale pari a 2.884,28 e a un totale di spese di soccombenza pari a 2.700 Euro oltre accessori. 

Tutti i lavoratori precari della scuola, dunque, o quelli entrati in ruolo che hanno svolto supplenze al 30 giugno, potranno rivendicare in tribunale il proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite negli ultimi 5 anni se hanno stipulato contratti al 30 giugno. L’Anief con soddisfazione evidenzia come sia nuovamente riuscita a dimostrare in tribunale la validità delle proprie tesi tutelando al meglio e concretamente i diritti dei lavoratori della scuola. 

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite con contratti al 30 giugno, clicca qui.

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Mobilità, Tribunale del Lavoro di Roma: sì a punteggio per servizio in scuole paritarie

tribunale giustizia martelletto

Vittoria completa dell’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Roma che si uniforma a quanto già ottenuto in precedenza dal nostro sindacato presso gli altri tribunali del lavoro italiani e dichiara l’illegittimità del CCNI sulla mobilità nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie, specificando che lo stesso va riconosciuto anche ai fini della ricostruzione di carriera. Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire al ricorso per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera.

Il Giudice del Lavoro di Roma, dunque, su ricorso patrocinato per l’Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo, uniformandosi alla giurisprudenza favorevole già ottenuta dal nostro sindacato nel resto d’Italia evidenzia come “Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

La sentenza, inoltre, piana e precisa nella ricostruzione normativa e pattizia che regola sia la parità scolastica, sia le procedure di riconoscimento del servizio ai fini della carriera e dei trasferimenti, precisa come “Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal, D.L. 250/05 (cono. in L.27/06), che, all’art. I-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.

“Il mancato riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie nella ricostruzione di carriera e nei trasferimenti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è da considerare illegittimo proprio perché in contrasto con la normativa vigente sulla parità scolastica e i tribunali ci stanno dando ragione. Ai tavoli della contrattazione chiederemo che anche questa palese disparità di trattamento venga superata per dare il giusto riconoscimento al servizio svolto nelle scuole paritarie e che venga specificato a chiare lettere che tale servizio non può essere svalutato in nessun caso, proprio come prevede la legge”. La nuova vittoria in tribunale, ottenuta con la solita professionalità ed esperienza dai legali Anief, accerta e dichiara, dunque, il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie nella ricostruzione di carriera e, di conseguenza, alla valutazione dello stesso nelle operazioni di mobilità. Miur, soccombente, condannato anche al pagamento di 1.500 Euro oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire al ricorso per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera.