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Decreto scuola, restano i vincoli di mobilità, Anief pronta a dare battaglia

Il decreto legge sulla scuola conferma i vincoli sui trasferimenti per docenti neo-assunti e di sostegno. In base a quanto previsto dal decreto in via di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, risulta, all’articolo 2 comma 1, che “con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte”, tra le altre cose, “all’adattamento e modifica” pure “degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti”.

Anief ribadisce che non è possibile tenere fermi i neo assunti da GMRA della secondaria per cinque anni e confermare il blocco sul sostegno con l’impossibilità di calcolare il servizio pre-ruolo. Entrambi pregiudicano il ricongiungimento dei propri affetti, pure in presenza di posti disponibili: nel caso del blocco per un lustro degli immessi in ruolo nella secondaria, che il prossimo anno sarà esteso a tutti gli immessi in ruolo a prescindere dalla graduatoria da cui saranno convocati, Anief conferma l’intenzione di impugnare l’ordinanza per sollevare questione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge n. 159/2019 a seguito della palese violazione del principio di uguaglianza sostanziale, parità di trattamento, ragionevolezza. Nel caso del blocco contrattuale su sostegno senza computare il servizio preruolo, il giovane sindacato ribadisce che è stato dichiarato più volte illegittimo nelle sentenze ottenute dal sindacato presso i tribunali di competenza. 

Su questo punto, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “il ministero dell’Istruzione, d’accordo con gli altri sindacati, ha limitato non solo i trasferimenti per i neo-immessi, ma anche le assegnazioni provvisorie. E noi questo non possiamo accettarlo. Rimane illogico e illegittimo qualsiasi genere di blocco ai trasferimenti, visto che sono stati inibiti anche quelli motivati di tipo annuale. Adesso, con il decreto sulla scuola introdotto per l’emergenza Coronavirus, c’era l’opportunità di cancellare i vincoli di permanenza, ma questo non è stato fatto”.

Visita la pagina dedicata del sindacato alla mobilità per una consulenza professionale per la compilazione della domanda o per l’adesione ai ricorsi contro il blocco dei trasferimenti, per il riconoscimento dei titoli o delle precedenze.

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Mobilità docenti, Anief: “Che fine hanno fatto i posti Quota 100?”

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L’ordinanza ministeriale sulla mobilità pubblicata il 23 marzo dal Ministero dell’istruzione non dice nulla riguardo all’accantonamento dei posti per le assunzioni da effettuarsi sui posti liberati tardivamente dai pensionamenti Quota 100. Lo afferma Anief in una nota stampa.

“Ricordiamo, infatti, che la legge 159/2019 (art. 1 comma 18-quater) prevede che queste assunzioni siano effettuate garantendo ai beneficiari di poter scegliere con priorità, rispetto ai trasferimenti, la provincia e la sede di assegnazione”.

L’unico accenno, seppur indiretto, è quello contenuto al comma 5 art. 2 dell’ordinanza, che recita: “Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4”.

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“Questa formulazione – spiegano dal sindacato – lascia, infatti, aperta la possibilità che si possano effettuare nomine giuridiche anche dopo il termine di presentazione delle domande e che anche per queste, al netto delle vincoli previsti nella stessa ordinanza, sia possibile chiedere la mobilità entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI. Ma nulla si dice riguardo al necessario accantonamento prioritario dei posti per i docenti da assumere con nomina giuridica decorrente dal 1° settembre 2019”.

“È assolutamente necessario – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF – che il ministero dia precise rassicurazioni sul punto e indichi chiari riferimenti temporali e operativi, anche alla luce dell’emergenza in atto, rispetto alle assunzioni attese da migliaia di docenti.

L’art 1 comma 18-quater della L. 159/2019

18-quater. In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021.  Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

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Anief: “Su mobilità poca sintonia tra Miur e sindacati”

lucia azzolina foto facebook

Anche sulla mobilità del personale scolastico c’è poca sintonia tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati: per i dirigenti ministeriali e la ministra Lucia Azzolina occorre rispettare i tempi previsti, anche in presenza di uffici scolastici in operatività ridotta per l’emergenza del Coronavirus. Invece, per le organizzazioni che rappresentano i lavoratori occorre posticipare la tempistica, già slittata perché inizialmente fissata al 16 marzo. Alcuni giorni dopo la suddetta richiesta sindacale, illustrando le misure sulla scuola previste nel decreto legge “cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, la ministra Lucia Azzolina ha affermato: “La mobilità andrà assolutamente avanti, il personale ha tutto il diritto di ricongiungersi con i propri cari. Sempre la ministra non ha, tuttavia, dato indicazioni specifiche sulle date effettive di presentazione delle domande o della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che darà avvio alle operazioni.

Per Anief, tuttavia, il nodo della questione non è la tempistica di pubblicazione dell’ordinanza, bensì il contenuto. A partire dalla conferma dei vincoli di permanenza sul proprio posto, come quello quinquennale da quest’anno imposto ai neo-assunti da GMRA della secondaria e quello contrattuale su sostegno che impedisce il passaggio su disciplina se non dopo 5 anni e senza la possibilità di computare gli anni di preruolo. Entrambi, pregiudicano il ricongiungimento dei propri affetti, pure in presenza di posti disponibili: nel caso del blocco per un lustro degli immessi in ruolo nella secondaria, che il prossimo anno sarà esteso a tutti gli immessi in ruolo a prescindere dalla graduatoria da cui saranno convocati, Anief conferma l’intenzione di impugnare l’ordinanza per sollevare questione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge n. 159/2019 a seguito della palese violazione del principio di uguaglianza sostanziale, parità di trattamento, ragionevolezza. Nel caso del blocco contrattuale su sostegno senza computare il servizio preruolo, il giovane sindacato ribadisce che è stato dichiarato più volte illegittimo nelle sentenze ottenute dal sindacato presso i tribunali di competenza.

Un altro punto critico del regolamento sulla mobilità è l’inibizione a fare domanda di trasferimento nei confronti di tutti gli insegnanti che nella precedente mobilità hanno chiesto e ottenuto una scuola con titolarità. Lo stesso vincolo sarà confermato per i trasferimenti dei prossimi due anni a meno che non si sia individuati come soprannumerari. In questo caso la limitazione è contenuta nel contratto nazionale sulla mobilità, voluto dai sindacati maggiori, nel quale è stato introdotto l’impedimento triennale in tutti i casi in cui si è ottenuta una scuola attraverso il codice puntuale della istituzione scolastica prescelta.

(fonte: Ufficio Stampa Anief)

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Mobilità, Tribunale del Lavoro di Roma: sì a punteggio per servizio in scuole paritarie

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Vittoria completa dell’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Roma che si uniforma a quanto già ottenuto in precedenza dal nostro sindacato presso gli altri tribunali del lavoro italiani e dichiara l’illegittimità del CCNI sulla mobilità nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio svolto nelle scuole paritarie, specificando che lo stesso va riconosciuto anche ai fini della ricostruzione di carriera. Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire al ricorso per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera.

Il Giudice del Lavoro di Roma, dunque, su ricorso patrocinato per l’Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo, uniformandosi alla giurisprudenza favorevole già ottenuta dal nostro sindacato nel resto d’Italia evidenzia come “Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

La sentenza, inoltre, piana e precisa nella ricostruzione normativa e pattizia che regola sia la parità scolastica, sia le procedure di riconoscimento del servizio ai fini della carriera e dei trasferimenti, precisa come “Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal, D.L. 250/05 (cono. in L.27/06), che, all’art. I-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.

“Il mancato riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie nella ricostruzione di carriera e nei trasferimenti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è da considerare illegittimo proprio perché in contrasto con la normativa vigente sulla parità scolastica e i tribunali ci stanno dando ragione. Ai tavoli della contrattazione chiederemo che anche questa palese disparità di trattamento venga superata per dare il giusto riconoscimento al servizio svolto nelle scuole paritarie e che venga specificato a chiare lettere che tale servizio non può essere svalutato in nessun caso, proprio come prevede la legge”. La nuova vittoria in tribunale, ottenuta con la solita professionalità ed esperienza dai legali Anief, accerta e dichiara, dunque, il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie nella ricostruzione di carriera e, di conseguenza, alla valutazione dello stesso nelle operazioni di mobilità. Miur, soccombente, condannato anche al pagamento di 1.500 Euro oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire al ricorso per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera.

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Riforma Scuola 2019: cosa cambia per i docenti

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Accesso ai concorsi, stop alla mobilità, modifica delle prove, queste le principali novità della Riforma della Scuola 2019. Si tratta di una serie di provvedimenti che cambiano i requisiti necessari ai docenti per ottenere una cattedra. Ecco i principali cambiamenti.

Requisiti di accesso ai concorsi

Tra le novità della Riforma Scuola 2019, per accedere ai concorsi i candidati dovranno essere in possesso di una laurea e devono aver conseguito 24 crediti formativi in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. Sono però esentati dai 24 CFU i candidati che sono in possesso di abilitazione per un’altra classe di concorso. I precari storici che avranno svolto tre annualità di servizio, negli otto anni precedenti al concorso, avranno il 10% dei posti riservati.

Cambiano le prove

Novità anche nelle prove da sostenere. Per i posti comuni ci saranno due prove scritte e una orale. Per le competenze linguistiche, invece, non ci sono modifiche nella Riforma Scuola 2019. Sarà valutata la conoscenza di una lingua straniera europea almeno di livello B2. Diverse le prove per il sostegno, con uno scritto e un orale sulla pedagogia speciale, la didattica per l’inclusione scolastica e le varie metodologie.

Riforma Scuola 2019: stop mobilità

Addio mobilità. I candidati che vinceranno il concorso rimarranno nella stessa scuola, dove hanno svolto l’anno di prova, per almeno 4 anni, a meno che non siano in soprannumero o cha siano in possesso di 104. Il concorso diventa abilitante quindi, tutti coloro che lo supereranno, saranno automaticamente abilitati all’insegnamento.

Fondi per gli stipendi

Nella Riforma Scuola 2019, come fa sapere il Ministro Bussetti in un comunicato, sono stati stanziati i fondi per evitare la riduzione degli stipendi dei pubblici dipendenti, tra cui anche i docenti. Queste risorse aggiuntive arriveranno fino a 1,7 miliardi all’anno. In tema di fondi, per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, saranno aumentati di 174,31 milioni nel 2020 e di 79,81 milioni nel 2021.

Di Bianca Damato

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Mobilità docenti 2019: ecco le cattedre disponibili

Mobilità docenti

Novità per la mobilità docenti 2019. Come sappiamo, la mobilità territoriale o professionale è possibile solo per quelle cattedre vacanti all’interno dell’autonomia delle singole scuole, ossia quelle cattedre che non hanno un docente titolare.

La mobilità docenti non sarà possibile per quelle cattedre che si rendono disponibili per motivi diversi dalla totale assenza del docente titolare, ossia perché collocato fuori ruolo, per mandato politico o per aspettativa. Su queste, infatti, la disponibilità si concretizza di fatto anche per un intero anno, ma il docente titolare è sempre il detentore della stessa.

Come chiarito dall’articolo 8 comma 1 del CCNI, la disponibilità per inoltrare domanda di mobilità territoriale, sono determinate dalle vacanze effettive che si sono configurate a causa delle variazioni di stato giuridico del personale. Di conseguenza, se si dovessero creare cattedre libere a causa di dimissioni, decadenza del contratto o collocamento a riposo, si potrà, tramite domanda o tramite procedimento d’ufficio, candidarsi secondo le disposizioni ministeriali.

Quali tipologie di cattedre sono disponibili per le operazioni di mobilità docenti?

  • Posti in Istituti ex-novo per l’organico dell’autonomia e mancanti di personale titolare.
  • Cattedre già vacanti ad inizio anno o che dovessero rendersi tali durante lo stesso che vengano comunicati al sistema informativo nei termini previsti.
  • Posti non assegnati in via definitiva al personale assunto a tempo indeterminato.
  • I posti vacanti a causa dei movimenti in uscita, tranne per la sistemazione del soprannumerario della provincia.

Cattedre non disponibili per la mobilità

  • Posti disponibili di fatto ima non vacanti nell’organico dell’autonomia.
  • Posti la cui disponibilità non è stata trasmessa al sistema informativo entro il termine prefissato dal MIUR.

Alcune cattedre sono, invece, detratte alla mobilità docenti. È il caso di quei posti occupati da personale ritornato dopo il collocamento fuori ruolo. Per l’anno scolastico 2019/20 sono detratte, inoltre, quelle cattedre il cui personale docente è stato in servizio per l’a.s. precedente assunto con il concorso indetto tramite il DDF 85/2018 e inserito nelle relative graduatorie.

Di Francesco Gucci

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Mobilità 2019-22, prosegue la trattativa al Miur

sede Miur Trastevere Roma

Proseguono gli incontri al Miur tra le organizzazioni sindacali e la Direzione generale del Personale della scuola per il rinnovo del contratto sulla mobilità.

Le delegazioni hanno esaminato i primi 22 articoli della proposta contrattuale fornita dall’Amministrazione ed hanno apportato le necessarie modifiche, per adeguare le disposizioni al quadro normativo che si profila in vista dell’abolizione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta.

“In particolare – racconta in una nota la Gilda degli Insegnanti – sono state trattate le procedure dei trasferimenti e i passaggi e le norme riguardanti le sedi disponibili. Tra i punti più importanti all´esame del tavolo negoziale anche le questioni riguardanti la riduzione al 50% delle disponibilità per i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e la mobilità tra e verso i licei musicali”. 

La delegazione FGU Gilda ha proposto di valorizzare il principio di continuità didattica nei licei musicali ed ha ribadito la propria contrarietà a contingentare i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune.

Prossimo appuntamento fissato per giovedì 13 dicembre.

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Mobilità del personale scolastico, incontro Miur-sindacati

sede Miur Trastevere Roma

Il 22 novembre 2018 al Miur incontro tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro per discutere il seguente ordine del giorno: contrattazione per la mobilità del personale docente, educativo e Ata per l´a.s. 2019/2020.

Lo rende noto la Gilda degli Insegnanti.

In apertura dei lavori, l´Amministrazione ha consegnato ai sindacati una bozza di contratto che recepisce novità legislative in corso di esame in Parlamento. In particolare, la bozza contiene le disposizioni per dare attuazione alla cancellazione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali.

Per questi motivi il testo ricalca sostanzialmente il CCNI del 2015/16. E´ previsto, pertanto, il ripristino della titolarità su scuola e della fase comunale dei movimenti, fatte salve le fasi provinciale e interprovinciale.

Le OO.SS. si sono riservate l´esame del testo e di entrare nel merito nella prossima riunione, che è prevista per il giorno 28 novembre p.v.

Nondimeno, nel corso della discussione sono state avanzate proposte di carattere generale in riferimento alle seguenti materie:

1) possibilità di riaprire le trattative nel corso del prossimo triennio, qualora dovessero intervenire modifiche della normativa vigente in materia di mobilità. Questa previsione è stata ipotizzata perché il prossimo CCNI sulla mobilità a domanda avrà durata triennale e non più annuale come avvenuto finora;

2) differimento al 2020/21 dell´entrata in vigore del vincolo triennale sulla scuola richiesta. A questo proposito è stato fatto presente che tale vincolo non potrebbe comunque operare nei confronti dei docenti trasferiti nella provincia o nel distretto o nel comune, ma solo nei confronti di coloro che dovessero ottenere il trasferimento sulla scuola richiesta (l´Amministrazione si è riservato un approfondimento);

3) previsione del riassorbimento su cattedra interna dei docenti su cattedra orario esterna (sulla base della graduatoria interna di istituto) tramite la predisposizione di una specifica funzione del sistema informativo del Miur. Allo stato attuale, infatti, il sistema si limita ad individuare i posti e le cattedre in organico di diritto e di fatto, senza disporre il collegamento diretto tra la sede da assegnare ai docenti interessati e la composizione della cattedra (interna o esterna);

4) graduale ripristino delle aliquote ai fini della suddivisione delle cattedre in organico di diritto tra ruolo e mobilità (50% alle immissioni in ruolo e 50% alla mobilità);

5) automatica acquisizione della titolarità su scuola per tutti i docenti, ivi compresi gli insegnanti titolari su ambito destinatari di incarico triennale su scuola;

6) individuazione dei posti disponibili per i movimenti detratti gli accantonamenti necessari ad attribuire la titolarità su scuola ai docenti titolali su ambito, in quanto destinatari di incarico triennale, nonché ai docenti che stanno svolgendo il Fit nel corrente anno scolastico;

7) prevedere un´attenta e prudente discussione sulla possibilità di introdurre anche per i docenti dei licei musicali forme di mobilità a domanda contemperando l´interesse alla continuità didattica degli alunni di questa particolare tipologia di scuola con le legittime aspirazioni dei docenti interessati;

8) aggiornare il sistema delle precedenze collegate al ripristino della titolarità su scuola e della fase comunale;

9) riportare nella contrattazione di istituto la materia dell´assegnazione dei docenti e degli Ata alle sedi ubicate in comuni diversi.

“La nostra delegazione – affermano dalla Gilda – ha fatto presente che, al fine di recepire pienamente lo spirito della legge che dispone la cancellazione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali, è necessario predisporre un sistema di garanzie, già all´interno della contrattazione integrativa nazionale, diretto ad impedire gli arbitri dei dirigenti scolastici nell´assegnazione dei docenti a classi ubicate in comuni diversi da quello di precedente servizio. A questo proposito, la delegazione della FGU Gilda ha proposto di prevedere un criterio generale, volto a garantire la continuità didattica, collegando tale garanzia al rispetto del criterio del maggiore punteggio in graduatoria di istituto, fatta salva la possibilità per il docente interessato di chiedere di essere assegnato, volontariamente, a sezioni staccate o plessi ubicati in comuni diversi”.

“L´Amministrazione ha proposto, inoltre, di limitare i trasferimenti da sostegno a posto comune al 50% dei posti disponibili in luogo dell´attale 100%. La delegazione di parte pubblica ha argomentato tale proposta facendo presente che l´alto numero di passaggi da sostegno a posto comune comporta costi molto elevati per l´erario, oltre che difficoltà nel reperire personale specializzato da destinare alla cura degli alunni disabili. La nostra delegazione ha espresso contrarietà a questa misura, sostenendo che si tratterebbe di una discriminazione a danno di una ristretta categoria di docenti e che, per essere adottata, necessiterebbe comunque di un vero e proprio provvedimento legislativo”.