Pubblicato il Lascia un commento

Alunni stranieri: riparte al Miur l’Osservatorio per l’integrazione

Una bambina che va a scuola il primo giorno

Riparte l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura. Lo rende noto il Miur attraverso una nota stampa dopo la prima riunione a cui ha partecipato anche il Ministro Lorenzo Fioramonti. Ad aprire i lavori sono stati i Sottosegretari Lucia Azzolina e Giuseppe De Cristofaro. L’Osservatorio torna a riunirsi dopo due anni. È stato ricostituito con il Decreto del Ministro Fioramonti dello scorso 4 dicembre.

“Il compito centrale della scuola è quello di formare i futuri cittadini – ha spiegato il Ministro Lorenzo Fioramonti -. Se il ruolo della scuola viene meno, si pregiudica il futuro di un intero Paese. Per generazioni e generazioni. Per questo è necessario garantire a tutti i giovani un percorso di studio ed educativo e formare nuovi cittadini istruiti, responsabili, consapevoli. L’integrazione diventa allora determinante. Dobbiamo assicurare equità a tutti i ragazzi. La scuola ha il dovere di saper individuare e valorizzare talenti che, per mancanza di opportunità, rischiano di passare inosservati. Occorre tirare fuori le potenzialità, le capacità, le intelligenze. Perché è di queste intelligenze che ha bisogno la nostra società per crescere”.

L’Osservatorio è un organo di consultazione. Tra i suoi compiti, quello di trovare soluzioni per un adeguamento delle politiche di integrazione alle reali esigenze di una scuola sempre più multiculturale e in costante trasformazione.

“Dopo due anni è tornato a riunirsi al MIUR l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura. Con un messaggio chiaro: la scuola è aperta a tutti e inclusiva. Come Governo e come Ministero dobbiamo e vogliamo perciò dare attenzione anche a tutti gli alunni con cittadinanza non italiana, attuando pienamente il principio dell’inclusione”, ha dichiarato la Sottosegretaria Lucia Azzolina.

“La politica, quando si occupa di pubblica istruzione, di scuola e quindi di  bambini, di ragazzi,  deve avere più coraggio e non limitarsi a seguire il senso comune formale – ha aggiunto il Sottosegretario Giuseppe De Cristofaro -. La crisi economica ha prodotto povertà e disuguaglianza, i dati della povertà educativa ci dicono che è necessaria una grande operazione di ricostruzione culturale e si deve partire dalla scuola pubblica, dal sistema dell’istruzione pubblico e statale in primis. La scuola italiana è una gigantesca infrastruttura civile, un enorme pilastro di democrazia e ha bisogno di essere sostenuta con risorse economiche e umane per formare non solo bravi studenti ma cittadini consapevoli”.  

L’Osservatorio è tornato a riunirsi in una data non casuale, perché fa seguito al Terzo Summit Nazionale delle Diaspore (il 14 dicembre). I lavori sono stati animati da una tavola rotonda sulle tematiche legate alla migrazione, moderata dal conduttore televisivo Massimo Bernardini. Il dibattito è stato aperto dalla giornalista Marta Nicoletti. Ha partecipato all’incontro anche lo scrittore Eraldo Affinati. Nel corso del confronto, è stato presentato il dossier “L’Africa Mediata – Come fiction, tv, stampa e social raccontano il continente in Italia”, realizzato da Amref Italia insieme all’Osservatorio di Pavia. Una raccolta di dati, qualitativi e quantitativi, sui media italiani e su come questi abbiano rappresentato l’Africa e gli africani nel primo semestre di quest’anno.

Pubblicato il Lascia un commento

Iscrizione scuola 2019/20: l’iter per gli studenti disabili, con DSA e per gli allievi stranieri

alunni con disabilità insegnanti di sostegno generica

Come vi abbiamo già illustrato sono state pubblicate dal MIUR le circolari che illustrano l’iter di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020. Vediamo ora, nel dettaglio, le modalità di iscrizione per alunni disabili, DSA e stranieri.

Studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992. Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

Studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando – di norma – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 16/18 dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Pubblicato il Lascia un commento

Veneto, per il buono libri necessario il certificato di possesso di immobili

aula scuola generica

Il contributo regionale per l’acquisto di buoni libro in Veneto, per i cittadini non comunitari, passa per il certificato sul possesso di immobilipercezione di redditi all’estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Lo riporta Rai News.

Dopo il caso di Lodi

La notizia segue quella di Lodi dove l’amministrazione comunale aveva richiesto documenti aggiuntivi per l’accesso alla mensa scolastica dei figli di non comunitari.

Il nodo della questione

La singolarità del caso, però, sta nel fatto che questa tipologia di normativa non è presente nella delibera di Giunta né tantomeno nel bando per la concessione di contributi, ma soltanto nelle su citate “istruzioni del richiedente”.

La denuncia

I consiglieri regionali Francesca Zottis e Claudio Sinigaglia del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale: “La Giunta faccia chiarezza sui contributi per il buono libri: la documentazione richiesta ai cittadini non comunitari sta provocando ritardi e disagi”. La certificazione richiesta ai cittadini extra Ue è “un passaggio obbligatorio – spiegano Zottis e Sinigaglia – che compare solo nelle istruzioni delle procedure web per la validazione delle domande alla Regione. Tuttavia la documentazione non serve in presenza di un’apposita convenzione tra l’Italia e lo stato di provenienza: bastano delle semplici dichiarazioni sostitutive. Ma le amministrazioni locali neanche sanno quali sono i Paesi con cui sono stati firmati questi accordi, oltre ad aver scoperto in ritardo la necessità di un ulteriore passaggio in quanto non c’era alcuna traccia nel bando. Non si può scaricare ulteriori incombenze e responsabilità sui Comuni. Senza considerare che si rischia di tagliar fuori dai contributi una buona fetta di cittadini non comunitari che invece avrebbe bisogno di un sostegno”.