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Iscrizione scuola 2019/20: l’iter per gli studenti disabili, con DSA e per gli allievi stranieri

alunni con disabilità insegnanti di sostegno generica

Come vi abbiamo già illustrato sono state pubblicate dal MIUR le circolari che illustrano l’iter di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020. Vediamo ora, nel dettaglio, le modalità di iscrizione per alunni disabili, DSA e stranieri.

Studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992. Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2019/2020, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

Studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando – di norma – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 16/18 dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

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Dislessia, il Tar Piemonte sospende la bocciatura di un allievo

Matematica Discalculia DSA 170 2010

La clamorosa storia arriva dalla Val di Susa ed è stata raccontata da Repubblica.it: il Tar del Piemonte ha difatti trovato “profili di parziale fondatezza” nel ricorso dei genitori di un ragazzo con disturbo specifico d’apprendimento (DSA) e ne ha sospeso la bocciatura alla quarta di liceo.

I fatti

Il ragazzo protagonista di questa storia destinata a fare giurisprudenza è discalculico. La discalculia, nota anche come disturbo dell’aritmetica, è un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) legato alla comprensione di numeri e manipolazione degli stessi.

Il giovane studente è arrivato a fine anno con quattro insufficienze: scienze, inglese, latino e matematica appunto. Quindi l’esito degli scrutini è bocciatura, per una sola materia. Con tre insufficienze, difatti, si veniva semplicemente ammessi all’anno successivo con debito.

L’assenza del Piano Didattico Personalizzato

Ma i genitori dello studente non hanno accettato ciò e hanno portato il caso alla giustizia amministrativa. Il collegio di giudici, presieduto da Domenico Giordano, ha esaminato il ricorso della famiglia e la difesa del dirigente scolastico dell’istituto, e infine ha sancito che esistono profili di parziale fondatezza che darebbero ragione al ricorrente. Più nello specifico:

“[…] rilevando, a un primo esame, profili di parziale fondatezza del ricorso con particolare riferimento alla disciplina matematica, rispetto alla quale sembrerebbero trovare fondamento le censure dedotte dal ricorrente in ordine alla mancata integrale applicazione delle misure di ausilio previste dal Piano Didattico Personalizzato”

In pratica, si afferma che il docente di matematica non abbia previsto per il ragazzo con discalculia un piano didattico personalizzato e meno gravoso in termini di difficoltà. Che si può tradurre in meno compiti, utilizzo della calcolatrice o consultazione dei formulari.

La legge 170/2010

Nel 2010 infatti in Gazzetta Ufficiale veniva pubblicata la legge 170/2010 che:

riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana

Nello stesso testo (articolo 5) il Miur garantisce agli studenti con DSA:

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualità dei concetti da apprendere;

Inoltre, agli studenti con DSA sono “garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.

La decisione

Così, il Tar ha sospeso la bocciatura del ragazzo annullandone l’insufficienza in matematica e ha disposto una nuova riunione straordinaria del consiglio di classe per ridiscutere la situazione dell’allievo con DSA, ma stavolta senza il docente di matematica.