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Precari Covid, l’ira di Pacifico: “Vi stanno danneggiando”

La burocrazia sta danneggiando i lavoratori Covid della scuola, docenti e Ata assunti annualmente in aggiunta all’organico tradizionale per fronteggiare l’emergenza pandemica e garantire il distanziamento sociale: lo ha denunciato ieri Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata ad Italia Stampa: “poiché il loro contratto prevede la scadenza in corrispondenza del termine delle lezioni, e non fino al 30 giugno o al 31 agosto del 2021, lo stipendio assegnato a questa fetta di personale precario non prevede l’assegnazione di un’importante indennità accessoria: si tratta di contributi aggiuntivi mensili, individuati con la ‘voce’ RPD per i docenti e CIA per il personale Ata, ovvero il Compenso individuale accessorio”, che vengono inopinatamente sottratti.

marcello pacifico anief
Marcello Pacifico, leader di Anief

Il sindacato Anief si oppone alla sottrazione delle indennità accessorie negli stipendi dei docenti e Ata cosiddetti Covid. “È una retribuzione professionale aggiuntiva che Anief – spiega il suo presidente nazionale – fa assegnare da anni anche ai cosiddetti supplenti brevi: va conferita, non certo negata. Anche perché si tratta di una cifra non indifferente: a fine anno corrisponde a circa uno stipendio in più. È importante per chi è in organico Covid non perdere questi soldi”. “Ecco per quale motivo – continua il leader dell’organizzazione sindacala rappresentativa nel comparto Scuola – questo personale farebbe bene a rivolgersi a nostri legali Anief, perché possano chiedere quella parte stipendiale accessoria che gli è dovuta e spettante. È l’ennesima battaglia che il nostro sindacato porta avanti, perché a tutti in precari possano essere garantiti gli stessi diritti del personale di ruolo”.

Anief ricorda che il personale docenti aggiuntivo cosiddetto ‘Covid’ è stato finanziato in parte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e precedentemente dal decreto-legge n. 34 del 2020. L’inquadramento dei docenti-Covid è stato introdotto dalla lettera b) dell’articolo 231 bis del decreto-legge n. 34 del 2020, con la quale si dispone di “attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”. Una modalità di assunzione, che l’Anief ha definito da subito “usa e getta”: vinta questa battaglia, c’è ora da affrontare quella dei compensi ridotti in modo illegittimo.

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Retribuzioni supplenti Covid: la FLC Cgil scrive al ministro Azzolina

“Benché una quota significativa di personale supplente aggiuntivo assunto per il contrasto agli effetti della pandemia sul diritto allo studio, soprattutto grazie ai nostri reiterati interventi presso gli uffici ministeriali, abbia ricevuto quanto spettante, ci viene segnalato che un numero significativo dei componenti di tale personale in vari territori non riceverà la giusta retribuzione dovendo attendere l’anno prossimo”.

Lo afferma FLC CGIL annunciando l’invio di una lettera alla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina affinché si adoperi per “rimuovere le difficoltà amministrative che impediscono il pagamento dei supplenti“.

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Il testo integrale è disponibile al link del’apposita pagina del sito FLC Cgil.

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Supplenti, Pacifico (Anief): “Se lo Stato aggira le norme europee sul precariato…”

Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ha affermato che “per risolvere il problema della supplentite, al di là delle nuove procedure concorsuali per le quali devono essere ancora autorizzate prove suppletive per i candidati in isolamento domiciliare, bisogna riaprire le Graduatorie ad esaurimento per titoli, come ci ricorda la Cassazione e la Corte Europea o ancora assumere dalle nuove graduatorie provinciali secondo la vecchia tabella valutazione dei titoli vigente per le graduatorie d istituto”.

marcello pacifico anief
Marcello Pacifico, leader di Anief

“Se lo Stato aggira le norme europee sul precariato, è giusto che migliaia di supplenti docenti e Ata chiedano soluzioni diverse rispetto alle prove concorsuali per essere stabilizzati”, aggiunge.

Lo ha fatto durante un’intervista a “Tutti a scuola” di Radio 24

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“Supplenze Covid bloccate”, l’ira della Gilda

“Ennesimo caso di cattiva gestione della macchina amministrativa da parte del Ministero dell’Istruzione: in alcune regioni, come segnalano gli organi di informazione e come risulta anche a noi, a causa di errori nei conteggi dell’organico Covid, sono state bloccate molte supplenze per consentire di rimettere mano ai numeri sbagliati. Addirittura in Friuli Venezia Giulia l’Ufficio Scolastico Regionale ha emanato una circolare con la quale comunica ai dirigenti scolastici di sospendere ogni tipologia di contratto di supplenza, compresa quella di sostituzione maternità”. Lo denuncia la Gilda degli Insegnanti.

Rino di Meglio
Il coordinatore della Gilda degli Insegnanti Rino Di Meglio

“Ancora una volta il nostro sistema scolastico deve pagare lo scotto dell’incompetenza di chi lo amministra. La conseguenza è che molte classi resteranno scoperte, con studenti ai quali viene negato il pieno diritto all’istruzione e docenti precari privati di un’opportunità di lavoro. Tutto questo in un momento estremamente difficile per l’intero Paese e per la scuola. Ogni ulteriore commento sarebbe superfluo”. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta il caso delle supplenze Covid bloccate.

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Supplenze, FLC Cgil: “Pubblicata la circolare”

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota ministeriale 26841 del 5 settembre 2020 che definisce i dettagli di come avverranno le supplenze nel prossimo anno scolastico 2020/2021. Diversi i temi affrontati dall’amministrazione.

Si richiama la distinzione tra supplenze annuali e al 30 giugno, di competenza degli uffici scolastici provinciali e supplenze brevi, di competenza delle scuole, mediante graduatorie d’istituto.

È previsto che le MAD possano essere inviate solo i docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali né in quelle d’istituto.

Ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto di supplenza e che convalida in modo definitivo i punteggi attribuiti all’aspirante.

È stato previsto un meccanismo di convocazione specifico per l’attribuzione di supplenze della scuola primaria relative a cattedre che richiedono linsegnamento della lingua inglese, per cui la convocazione indicherà la specifica richiesta dell’idoneità agli aspiranti coinvolti.

Per il ricorso seriale relativo agli ITP si prevede che in caso di esito negativo della vertenza saranno indicate modalità per fare in modo che all’esclusione della 1 fascia GPS faccia seguito l’inserimento nella 2 fascia GPS, e altrettanto per le graduatorie d’istituto.

Per il cosiddetto organico Covid (OM 5 agosto 2020 n. 83) si prevede che questi posti aggiuntivi siano trattati come supplenze temporanee, di competenza delle scuole, e che i contratti vengano interrotti in caso di sospensione della didattica in presenza.

Per i beneficiari di legge 104/92 è prevista una priorità secondo le previsioni contenute nel CCNI della mobilità.

Lo rende noto la FLC Cgil che ha espresso una serie di considerazioni attraverso una nota ufficiale.

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Graduatorie provinciali per le supplenze: ricorri con Anief per l’inserimento in II fascia

È assalto per ricorrere al Tar e ottenere i giusti punteggi già valutati nelle precedenti tabelle delle graduatorie di istituto ed ex permanenti (Master, Perfezionamenti, Diploma di specializzazione biennale, Certificazione linguistica, Licei Coreutici e Licei Musicali) e per l’inserimento di ITP e laureati senza i 24 cfu. Anief proroga adesioni ai ricorsi al 31 agosto

L’ufficio legale Anief ricorda che per aderire ai ricorsi prorogati per l’inclusione in prima e seconda fascia è necessario aver già provveduto alla presentazione della domanda entro la scadenza dei termini, mentre per la valutazione dei titoli bisogna averli dichiarati all’atto della presentazione della stessa.

GPS – GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE

INSERIMENTO IN I FASCIA GPS ITP SENZA 24 CFU ESCLUSI DALLE GPS

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS DEI DIPLOMATI ITP CHE NON SONO IN POSSESSO DI NESSUNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’INSERIMENTO NELLE GPS (PRECEDENTE INSERIMENTO IN II FASCIA G.I. OPPURE 24 CFU OPPURE ABILITAZIONE IN ALTRO GRADO O ALTRA CLASSE DI CONCORSO).

INSERIMENTO IN I FASCIA GPS DIPLOMATI MAGISTRALE POST 2001/2002 MA ISCRITTI ENTRO L’A.S. 1997/98

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS PRIMARIA/INFANZIA DEI DIPLOMATI MAGISTRALE CHE SI SONO DIPLOMATI IN ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI AL 2001/2002 MA ERANO ISCRITTI AL CORSO DI STUDI ENTRO L’A.S. 1997/1998.

INSERIMENTO IN II FASCIA GPS SOSTEGNO CON 2 ANNI SU POSTI SOSTEGNO

RICORSO PRESSO IL TAR LAZIO PER OTTENERE L’INSERIMENTO NELLA II FASCIA GPS SOSTEGNO DEI DOCENTI IN POSSESSO DI 2 ANNUALITA’ DI SERVIZIO SVOLTI SU POSTI SOSTEGNO.

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Graduatorie provinciali, la nota di chiarimento del Ministero sintetizzata da FLC Cgil

Con la nota 1290 del 22 luglio 2020 il ministero dell’istruzione fornisce indicazioni utili in merito all’ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 che regolamenta le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS).

flc cgil logo

Le sintetizza bene FLC Cgil sul suo sito internet.

Le precisazioni riguardano:

 i titoli valutabili: sebbene possa sembrare ovvio la nota precisa che lo sono solo quelli contemplati nelle tabelle. La precisazione è funzionale a ottimizzare i tempi di compilazione delle istanze. Nel sistema i titoli dichiarabili sono tutti elencati analiticamente nell’istanza.

– Le modalità di corretto l’inserimento e valutazione dei servizi: ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.

 La valutazione dei servizi svolti su sostegno: il servizio prestato sul sostegno è valido

a)  come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b)  come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c)  come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

– Inserimento dei titoli: a differenza dei servizi i titoli devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.

– La valutazione dei percorsi accademici in relazione al divieto di contemporanea frequenza di più corsi: laddove vi fosse uno sfalsamento tra l’anno di formale iscrizione e quello di effettiva frequenza ciò che farà fede sarà l’anno di effettiva frequenza.  L’indicazione fornita agli aspiranti è quindi quella di dichiarare tali titoli, che saranno poi valutati dagli uffici preposti secondo le indicazioni fornite.

– Servizio prestato senza titolo di accesso: è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda. Farà eccessione nella GPS di seconda fascia di infanzia e primaria il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria, che è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado (esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria).

– Servizi prestati in contemporanea alla frequenza di TFA e percorsi che danno punteggio aggiuntivo: per le GPS di I fascia riservate agli aspiranti abilitati non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). Gli aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.

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Coronavirus, lo Stato conferma le supplenze

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I docenti sono in questi giorni impegnati in forme di vario tipo di didattica a distanza: una modalità volontaria, poiché non definita contrattualmente, che gli insegnanti stanno portando avanti per non interrompere la formazione degli alunni. Il fare etico riguarda tutti, anche i supplenti. lo sa bene il Governo, che nel maxi-decreto anti-Coronavirus da 20-25 miliardi che si appresta a varare, prevede disposizioni specifiche proprio a favore della continuità didattica e dello stipendio da conferire al personale precario in servizio anche con supplenza cosiddetta “breve” o temporanea.

“È bene – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che le supplenze in essere e quelle derivanti da malattie dei docenti di ruolo vengano tutte confermate. Chiediamo alle nostre Rsu di verificare che questa procedura si attui negli istituti scolastici dove prestano servizio: se la didattica continua, attraverso altre forme, che ogni docente ritiene più opportune, in base alle proprie conoscenze e in virtù della libertà di insegnamento, allora è indispensabile procedere alla conferma o alla nomina dei docenti precari. Sia perché gli alunni hanno diritto ad avere in toto i docenti del loro Consiglio di Classe, sia perché in questo modo quando si tornerà in classe, secondo noi necessariamente dopo Pasqua, tutti saranno pronti per tornare a fare lezione”.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di dedicare un punto specifico del testo del decreto: nel documento pre-definitivo, si riporta che “al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti di docenza a tempo determinato, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali”.

La disposizione, se approvata, dà seguito al DPCM del 9 marzo 2020 e il successivo DPCM dell’11 marzo 2020, i quali hanno previsto la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole d’Italia, sino al prossimo 3 aprile. Già con la nota dell’8 marzo, il ministero dell’Istruzione aveva fornito indicazioni in merito all’assegnazione delle supplenze brevi considerata l’atipicità della sospensione delle attività: “Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza”, riporta la nota.

Questo significa, chiosa Orizzonte Scuola, che “al fine di garantire la didattica a distanza, dunque, in caso di assenza dei docenti titolari, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, tenuto conto della normativa vigente. Pertanto, qualora un docente titolare dovesse assentarsi nel corso della sospensione delle attività didattiche, il dirigente procede alla nomina del supplente. Allo stesso modo, qualora il titolare dovesse proseguire l’assenza nel corso della sospensione delle attività didattiche, il dirigente procede alla proroga della supplenza, quindi con contratto continuativo”. Ne consegue che in questi giorni di lezioni sospese, “nessun contratto è stato revocato, i docenti sono regolarmente in servizio, ma con modalità diverse, decise in autonomia dalla singola istituzione scolastica”.

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Udine, il Tribunale: “Supplenze brevi e saltuarie devono riconoscere diritto a perepire la Retribuzione professionale”

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Ancora una vittoria in tribunale per l’Anief: le supplenze brevi e saltuarie devono comunque riconoscere al lavoratore il diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso Individuale Accessorio, con la conferma che il Ministero dell’Istruzione, negando tale emolumento al personale ATA e docente con supplenze temporanee, commette un’ingiustificata disparità di trattamento. Marcello Pacifico (Anief): “La Retribuzione Professionale Docenti o il Compenso Individuale Accessorio negati ai supplenti temporanei e riconosciuta solo ai lavoratori con contratto a termine almeno al 30 giugno o di ruolo, deve invece essere riconosciuta a tutti i lavoratori a prescindere dalla durata del contratto”. L’Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal sindacato per vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli ATA.

La nuova sentenza che dà piena ragione al nostro sindacato arriva dal Tribunale del Lavoro di Udine dove i legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fortunato Niro ottengono la condanna a carico del Ministero dell’Istruzione a corrispondere a una docente con cui aveva stipulato contratti brevi e saltuari per sostituzione di personale assente la Retribuzione Professionale Docente che ammonta mensilmente a circa 165 Euro. La condanna è di € 2.904,57 per la spettanza mai corrisposta e ulteriori 900 Euro di spese di soccombenza. “Dopo la sentenza che ci ha dato ragione in Corte di Cassazione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – l’Amministrazione non può negare ai supplenti brevi e temporanei la Retribuzione Professionale Docenti o il Compenso Individuale Accessorio per gli ATA. Anche questa è una di quelle discriminazioni che solo noi denunciamo da anni, ma che si continua illegittimamente a perpetrare”.

Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea.

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Caserta, si sblocca la situazione supplenze

L’Anief Caserta accoglie con orgoglio e soddisfazione la Nota ministeriale diramata in queste ore, che conferma il conferimento degli incarichi con riserva “T”. Il prof. Giuseppe Di Pascale, in qualità di presidente Provinciale Anief Caserta, in anteprima aveva già chiesto tramite e-mail all’ATP di Caserta il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato a tutti gli iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva “T”, come affermato nella suddetta nota ministeriale, ribadendo il giusto diritto di tutti i docenti inseriti in Graduatoria alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. 

A questo proposito, in data 06 settembre scorso, Anief Caserta inviava la seguente mail:  “Il sottoscritto prof. Giuseppe Di Pascale in qualità di Dirigente Sindacale Anief Caserta fa presente che il decreto del calendario di convocazione n. 14742 del 04.09.2019 riporta a pagina n. 8 una nota illegittima  dove indica: … “l’iscrizione con riserva nella gae  a seguito di provvedimenti cautelari non consente agli interessati di stipulare contratti a tempo determinato dalle gae medesime, salvo diversa statuizione del giudice” in quanto la circolare n. 38905 del 28.08.2019 non fa alcun riferimento al suddetto diniego, ma solo in caso di sentenza sfavorevole per il loro licenziamento dall’incarico affidato con clausola risolutiva e presentazione di domanda per inserimento in seconda fascia  valevole per il triennio 2017/18. A conferma di quanto sopra si fa presente che l’ ATP di Napoli  nel decreto di pubblicazione del calendario di convocazioni per gli incarichi a TD non indica alcun divieto, infatti tutti i docenti inseriti in gae con riserva, anche senza ottemperanza, hanno ricevuto il suddetto incarico a TD”. 

“Tanto premesso – continuava l’email – si chiede di rettificare il decreto del calendario di convocazione n. 14742 del 04.09.2019 eliminando la suddetta nota illegittima e consentire a tutti gli iscritti nelle GAE, anche con riserva senza ottemperanza, di ricevere l’incarico a TD”. 

La nota Ministeriale n. 41435 del 18.09.2019, a firma della dottoressa Carmela Palumbo, conferma appieno quanto già interpretato e chiesto dal giovane sindacato nella precedente e-mail: assegnare a tutti gli iscritti in GAE con riserva “T” il diritto alla stipula di contratti di lavoro T.I. e a T.D. L’ATP di Caserta, incurante della suddetta richiesta, ha invece continuato nell’errore negando il diritto alla stipula dei contratti in modo illegittimo e di sicuro lesivo dei diritti dei docenti interessati. 

A seguito dell’emanazione della suddetta Nota ministeriale, Anief Caserta invia un’ulteriore mail, sotto riportata, di sollecito ad adempiere alle indicazioni descritte nella nota e a riparare l’errore commesso. “Il sottoscritto prof. Giuseppe Di Pascale in qualità di Dirigente Sindacale Anief Caserta visto la Circolare del MIUR n.41435 del 18.09.2019 nella quale è riportato chiaramente che tutti i ricorrenti inseriti in Gae con riserva in posizione utile per l’incarico a Tempo indeterminato e a Tempo determinato hanno diritto all’incarico con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Tanto premesso   chiede alla S.V.I. di dare l’incarico a Tempo indeterminato a tutti i docenti inseriti con riserva in GAE ed in posizione utile per il ruolo e a tutti quelli che hanno il posto congelato”. 

Finalmente il Miur ribadisce che “i docenti in possesso di diploma magistrale in attesa di sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle GaE con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale, potranno risultare destinatari di incarico a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva nel contratto”.  

“Ci auguriamo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che l’ATP possa prendere atto del pensiero espresso dal Miur e provveda anche all’immediata attribuzione dei ruoli che, fino ad oggi, aveva assegnato attraverso la procedura dell’accantonamento del posto. Quei posti, invece, vanno attributi a tutti i destinatari di provvedimento favorevole all’inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento anche se non in possesso di provvedimento ‘di ottemperanza’”, conclude il presidente del sindacato autonomo.

(fonte: Ufficio Stampa Anief)